Roma: protezione a migrante per povertà riconosciuta

Con una sentenza destinata a far discutere, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino del Bangladesh che aveva rinunciato alle forme di protezione internazionale “superiori” – asilo politico e protezione sussidiaria – nel corso del giudizio. A motivare il provvedimento non sono stati i consueti criteri legati alla persecuzione politica o al rischio di tortura, ma una valutazione approfondita delle condizioni socio-economiche in cui il ricorrente e la sua famiglia verserebbero in caso di rimpatrio.

La parte centrale della decisione riguarda il concetto di povertà inemendabile, una condizione strutturale e non reversibile che il Tribunale riconosce come idonea a costituire una lesione concreta e attuale dei diritti fondamentali. Secondo la Corte, infatti, il ritorno in Bangladesh costituirebbe uno “sconvolgimento radicale della vita privata” del richiedente, ormai stabilmente inserito in Italia, dove sta “ricostruendo la sua intera esistenza”.

Nonostante i progressi economici generali del Bangladesh, i giudici riconoscono che la povertà resta diffusa, specialmente nei contesti rurali, e che nel caso specifico l’uomo si ritroverebbe senza alcuna rete di sostegno, carico di debiti e in condizioni che comprometterebbero irreversibilmente la possibilità di condurre una vita dignitosa. La protezione speciale viene quindi riconosciuta in nome della tutela della vita privata e familiare, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che include nella nozione di “vita privata” anche il percorso di integrazione, il lavoro, le relazioni sociali, e l’identità costruita nel tempo.

È una sentenza che fa giurisprudenza e che, soprattutto, sfida frontalmente la retorica politica dominante, secondo cui chi fugge dalla miseria non avrebbe titolo a rimanere. Qui il giudice afferma l’esatto opposto: l’estrema povertà, se unita a una reale integrazione nel paese ospitante, può costituire un motivo valido e giuridicamente fondato per impedire il rimpatrio forzato.

Una decisione del genere rappresenta un’apertura non solo umana, ma anche giuridica, verso quelle migrazioni spesso liquidate sbrigativamente come “economiche” e dunque meno degne di tutela. E fa emergere una domanda scomoda: in un mondo segnato da disuguaglianze crescenti e movimenti forzati di persone, il diritto può ancora distinguere in modo netto tra chi fugge dalle bombe e chi fugge dalla fame?

Il caso di Roma non è isolato. Altri tribunali, da Milano a Brescia, hanno cominciato a riconoscere che le condizioni materiali di vita, il radicamento sociale, la mancanza di alternative reali nel paese d’origine sono elementi centrali nella valutazione della protezione speciale. Ma questa tendenza è tutt’altro che consolidata. Al contrario, la politica ha spinto nella direzione opposta: restringere gli spazi di protezione, ridurre i margini di discrezionalità, trasformare ogni migrante economico in un “abusivo” da rimpatriare.

Questa sentenza, allora, è anche una presa di posizione contro quella narrazione semplificata e punitiva che domina il discorso pubblico: non è il possesso di un passaporto a stabilire il diritto alla dignità, ma la concreta possibilità di vivere una vita libera, stabile e protetta. E se un rimpatrio significa condannare una persona alla fame, allora impedirlo non è buonismo. È diritto.

Nel quadro attuale, in cui l’Italia e l’Europa faticano a trovare una politica migratoria rispettosa dei diritti, il Tribunale di Roma ricorda che la giustizia può ancora affermare principi fondamentali controcorrente. E che dietro ogni “caso” c’è una persona, con una storia, un presente e – se gli si consente di restare – anche un futuro.

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