di Emiliano Gentili, Federico Giusti e Stefano Macera
Il Governo continua nell’opera di revisione dell’ordinamento delle Forze Armate. Sul tema, l’anno in corso era iniziato col D. Lgs. 58/2026, che fondamentalmente apriva all’assunzione di nuovi graduati nell’Esercito. Si trattava però di un piccolo intervento legislativo che poteva anche apparire “disorganico” rispetto alla complessiva azione di governo. Non è un caso, allora, se in questi giorni è iniziata a circolare una bozza di Disegno di Legge che apre a mutamenti in ambito militare ben più rilevanti.
Il nuovo DdL mira a due obiettivi: costituire delle forze operative di riserva per l’Esercito; ottenere una delega parlamentare in favore del Governo per l’ampliamento del numero di militari in servizio. Rispetto alla versione precedente, quella circolata a inizio maggio, scompaiono le revisioni ordinamentali dei gradi e dei corpi dell’Esercito (la proposta originaria prevedeva, ad esempio, l’istituzione di un “Comando interforze Cyber Intel” per la guerra cybernetica), ma del resto la delega richiesta dal Governo gli consentirà di legiferare su questi temi nel prossimo anno. Scompare poi, fortunatamente, tutta una serie di prescrizioni molto gravi su vari argomenti: dalla deroga alle norme sulla valutazione ambientale dell’impatto dei progetti militari all’autorizzazione di una contabilità speciale per le forniture belliche verso gli Stati esteri. Probabilmente, però, in futuro il Governo promulgherà altre leggi in merito.
I. Le nuove forze operative di riserva
Nel complesso si tratta di tre nuove forze militari. Le prime due, la «riserva operativa» e la «riserva volontaria specialistica», sarebbero composte in buona parte da graduati: ufficiali di complemento e volontari in ferma, la prima; ufficiali marescialli, sergenti e graduati di complemento, la seconda. L’obiettivo è il richiamo in servizio del personale in congedo (purché non vi si trovi da più di cinque anni) e, difatti, vengono concessi esoneri contributivi del 100%, sia per il datore che per il dipendente, per facilitarne il distacco dal posto di lavoro civile.1
Entrambe le riserve sarebbero soggette agli articoli 89 e 1929-bis del D. Lgs. 66/2010, che le vincola ad alcuni compiti (difesa dello Stato, impiego in caso di pubblica calamità o altre circostanze straordinarie d’urgenza, cooperazione con organismi internazionali) e alla possibilità di essere mobilitate «d’autorità e senza limiti temporali»2 in caso di stato di guerra o grave crisi internazionale. Si tratta, dunque, dell’istituzione di due nuovi corpi militari a tutti gli effetti.
Il terzo è la «riserva territoriale» e differisce parzialmente dai primi due. Verrebbe creato allo scopo «di generare un bacino di personale radicato sul territorio nazionale» per la gestione di emergenze e calamità, per il soccorso e l’assistenza, e sarebbe composto da soldati semplici (o “avieri”, nel caso dell’Aeronautica): nello specifico si tratterebbe di volontari in ferma prefissata, cioè dei normali volontari dell’Esercito, che prestano servizio per un periodo di tempo determinato e poi tornano a un impiego civile. Il DdL prevede la possibilità di un uso militare di questa forza3, ma non la fa deputata degli obblighi di difesa dello Stato.
Tutti e tre i corpi, compreso l’ultimo, possono essere chiamati in servizio «in situazioni di grave crisi»4 per garantire la sicurezza dello Stato e dei confini nazionali e in una tale eventualità sarebbe il Governo a decretarne la mobilitazione, mentre le Camere verrebbero chiamate a fornire atti d’indirizzo. Ricordiamo che per una vera e propria dichiarazione di guerra servirebbe l’approvazione del Parlamento, ma la legislazione italiana concede all’Esecutivo il potere di mobilitare i riservisti in caso di grave crisi internazionale. Se il DdL verrà approvato, dunque, aumenteranno le disponibilità operative direttamente in mano a Meloni. Ma di quanto?
II. La delega al Governo
Il Governo chiederà al Parlamento una delega per l’ampliamento delle Forze Armate. Complessivamente si tratterebbe di «un progressivo incremento dell’organico complessivo non superiore a 40.000 unità»5 (oltre a 2.600 nuovi Carabinieri) entro il 2033. Stiamo parlando di un incremento complessivo del 20/25% del personale militare, ossia di quello impiegato nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica!
La delega consentirebbe a Meloni di emettere vari decreti legislativi, l’iter legislativo dei quali non prevede l’approvazione del testo finale in Parlamento ma solo pareri consultivi forniti dalle commissioni parlamentari competenti. Vedremo, dunque, come si deciderà di ripartire questi 40.000 e quanti verranno destinati alle nuove forze di riserva, e se i decreti includeranno una revisione ordinamentale delle Forze Armate.
Una revisione che è molto probabile, visto che – in maniera piuttosto “oscura” e sintetica – il Governo chiederà una delega anche per «il superamento dei limiti e meccanismi di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244».6 Il riferimento è a una Legge (tristemente) nota per aver concesso al Governo la possibilità di riformare le Forze Armate tramite decreti legislativi: bisognerà dunque vedere se Meloni intenderà sostituirla con una più radicale, che consegni maggiori poteri nelle mani sue e dei suoi ministri. Più probabilmente, però, la delega verrà chiesta per modificare altri contenuti della vecchia Legge, visto che questa riguardava anche altri aspetti: la gestione del personale (reclutamento, carriera e formazione) e una revisione degli organigrammi militari per lo snellimento della struttura militare e la riduzione dei livelli gerarchici.
In conclusione, è possibile che nei prossimi mesi il Governo andrà ad aumentare il personale militare e a rinforzare ed estendere la struttura delle Forze Armate. L’obiettivo è quello di costruire una macchina bellica che renda possibile investirci, fino ai livelli prescritti dalla NATO. L’italia, infatti, ha qualche difficoltà a incrementare i fondi per la Difesa: sia per le caratteristiche del proprio ecosistema economico e imprenditoriale, sia per la carenza di militari e infrastrutture militari.
L’ampliamento delle Forze Armate è, allora, soltanto un tassello di un mosaico ben più vasto, in cui trovano posto anche la norma che consente la riconversione delle industrie a fini militari,7 l’accordo fra Leonardo e Trenitalia8 e i progetti di Leonardo per uno scudo missilistico europeo, l’attività spaziale italiana per la costituzione di una costellazione di satelliti a orbita bassa per la resilienza delle comunicazioni in caso di guerra, gli accordi fra Leonardo ETS e varie scuole e Università italiane e via dicendo. La stessa retorica sull’importanza delle materie STEM allude a una loro finalizzazione bellica… Alla fine, dunque, saremo pronti alla guerra.
Fare l’analisi legislativa del testo di giugno:
Art. 1, c. 1, lett. “a”:
– istituzione della riserva operativa per l’assolvimento dei compiti di cui all’Art. 89 del D. Lgs. 66/2010 (Difesa dello Stato, pubblica calamita e altre circostanze straordinarie d’urgenza, cooperazione con organismi internazionali). Composizione della riserva con ufficiali di complemento e volontari in ferma, purché non in congedo da più di cinque anni. La riserva può essere mobilitata, “d’autorità e senza limiti temporali ai sensi dall’articolo 1929-bis” del D. Lgs. 66/2010 (ossia in caso di stato di guerra o grave crisi internazionale che comporti l’affidamento al Governo dei poteri speciali), nonché per compiti di formazione e addestramento (previo consenso);
– istituzione della riserva volontaria specialistica, sempre per l’assolvimento dei compiti di cui all’Art. 89 del D. Lgs. 66/2010. Composizione della riserva con ufficiali marescialli, sergenti e graduati di complemento;
– istituzione della riserva territoriale, “Allo scopo di generare un bacino di personale radicato sul territorio nazionale” per la gestione di emergenze e calamità, per il soccorso e l’assistenza.
Art. 1, c. 1, lett. “c”: i volontari della riserva territoriale sono inquadrati nel ruolo di soldato (o aviere, nel caso dell’Aeronautica), e sono passibili di “schieramento, addestramento e formazione al di fuori dell’area geografica o regione di assegnazione”.
Art. 1, c. 1, lett. “q”: “In relazione alle esigenze di cui all’articolo 803, comma 1, lettera b-quater), possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i volontari della riserva territoriale” (ovvero anche per missioni militari all’estero).
Art. 2, c. 1., lett. “l”: istituzione dei consueti esoneri contributivi (sia datoriali che “salariali”) per il distacco dal posto di lavoro per i volontari della riserva operativa e di quella specialistica.
Art. 2, c. 1., lett. “n”: “Il Governo può richiamare d’autorità le Forze di riserva di cui agli articoli 803-bis, 803-octies e 803-novies [ossia le tre nuove riserve], in situazioni di grave crisi suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato ovvero per la difesa dei confini nazionali”. Il richiamo è deliberato dal Governo e le Camere emettono solo atti d’indirizzo, per quanto nel testo di Legge è scritto che, tramite tali atti, le Camere “autorizzano il richiamo ovvero ne negano l’autorizzazione”. È poco chiaro, a mio parere. Comunque sembra che il richiamo di riservisti sia appannaggio del Governo, mentre la dichiarazione di guerra non si può fare senza il Parlamento. Quindi ci si muove nel solco della legislazione esistente.
Art. 3, c. 1: In pratica i militari che non possono piu svolgere servizio vengono assunti come personale civile in deroga al turn-over —> assunzioni extra
Art. 4, c. 1: Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi, quindi approvati dal Consiglio dei Ministri anziché dal Parlamento, su diversi temi tra i quali quelli che seguono. Lett. “a”: “previsione entro il 31 dicembre 2033 di un progressivo incremento dell’organico complessivo non superiore a 40.000 unità”. Lett. “d”: “un incremento pari a 2.600 unità complessive delle dotazioni organiche dell’Arma dei carabinieri”. Lett. “e”: “introdurre strumenti volti ad agevolare il ricollocamento professionale del personale militare in servizio permanente e in ferma prefissata nel settore privato, nonché nella pubblica amministrazione” (aspettiamo i decreti governativi, su questo).
1 Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni per la costituzione di Forze di riserva, in materia di personale militare nonché delega al Governo per la revisione dello strumento militare”, art. 2, c. 1, lett. “l”. Inoltre l’art. 3, c. 1 consente assunzioni di nuovo personale civile in deroga al turn-over per i candidati militari che non possono più svolgere servizio.
2 Schema di Disegno di Legge …, art. 1, c. 1, lett. “a”.
3 Cfr. Schema di Disegno di Legge …, art. 1, c. 1, lett. “c”.
4 Schema di Disegno di Legge …, art. 2, c. 1., lett. “n”.
5 Schema di Disegno di Legge …, art. 4, c. 1, lett. “a”.
6 Schema di Disegno di Legge …, art. . 4, c. 1, lett. “a”, numero 1.
7 Cfr. L. 199/2025, art. 1, c. 280.
8 https://www.rfi.it/it/news-e-media/comunicati-stampa-e-news/2024/4/15/leonardo-e-rete-ferroviaria-italiana-sottoscrivono-un-accordo-su.html.
di Emiliano Gentili, Federico Giusti e Stefano Macera



