Le indagini sul delitto di Chiara Poggi, intanto, volgono al termine. Ormai da settimane il dibattito sulle risultanze investigative rese note è assai acceso e, su queste colonne, abbiamo tentato già di darne conto. Ci si confronta sugli esiti delle analisi condotte sui reperti acquisiti in sede di sopralluogo e che, nella prospettiva della Procura, dovrebbero collocare l’attuale indagato, Andrea Sempio, sulla scena del crimine, e su intercettazioni e dati provenienti dai diari e dai supporti informatici dello stesso, idonei – sempre nel disegno accusatorio – a delineare una personalità compatibile con l’omicidio su cui si indaga.
Il rischio della “colpa d’autore”
Tale seconda tipologia di dato potrà senz’altro risultare significativa per acquisire una conoscenza approfondita della personalità dell’indagato, ma non vale a dimostrare il suo diretto coinvolgimento nell’azione omicida. Certo riteniamo decisamente non condivisibili le grottesche opinioni che, nelle sue annotazioni, Sempio esprime riguardo le interazioni sessuali tra uomini e donne. Certo prendiamo atto del suo interesse per il satanismo, gli assassini seriali, le pratiche autoptiche e consimili amenità. Certo valutiamo con attenzione il fatto alcuni organi di stampa facciano riferimento alla presenza, nel suo computer, di materiali pornografici orientati verso la violenza estrema. Certo ascoltiamo e riascoltiamo intercettazioni e soliloqui del soggetto che, secondo la trascrizione degli inquirenti, potrebbero alludere a una sua effettiva presenza sul locus commissi delicti. E maturiamo convincimenti personali – per carità, ben poco rilevanti – sulla valenza indiziante di tutto ciò. Ma se il quesito cui, a livello investigativo, si deve essenzialmente rispondere riguarda l’eventuale presenza di Sempio in casa Poggi la mattina del 13 agosto 2007, non possiamo che constatare quanto tutto ciò non consenta comunque di approdare, in tal senso, a valutazioni risolutive.
Il rischio, nel caso di Garlasco come altrove, è quello di ricadere nelle dinamiche di incolpazione ascrivibili alla cosiddetta “tatёrtyp”, concetto giuridico-criminologico di derivazione tedesca, traducibile come “tipo d’autore” o “colpa d’autore” e attestante l’attitudine a punire un individuo non per ciò che ha effettivamente commesso ma per ciò che è, per il suo stile di vita, per le sue opinioni o inclinazioni. In generale, tale approccio risulta associato ai regimi totalitari e non dovrebbe trovare applicazione – ancorché solo di fatto – in ordinamenti che si pretendano democratici ed evoluti, nei quali vige, o dovrebbe vigere, il cosiddetto diritto penale del fatto.
Vale la pena leggere quanto stabilito dall’articolo 42 del nostro codice penale: “Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione. […] Si parla, in ogni caso, di azione od omissione, senza menzionare un eventuale modus vivendi – pure eccentrico e deviante – del soggetto agente.
Con riferimento all’attuale inchiesta, ben comprendiamo l’interesse dei media e del pubblico per le abitudini e i pronunciamenti di Sempio. Ma ripetiamo: il rischio è quello di scadere, nel comune sentire, dalla criminologia al pettegolezzo e di ritenere supportato un impianto accusatorio non da risultanze forensi ma da attestazioni di un sistema valoriale non meritevole di condivisione. Una considerazione che non nasce da convinzioni innocentiste ma semplicemente garantiste.
Riscontri forensi
Questo ci riporta alla prima menzionata tipologia di elemento emerso dalla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ascrivibile alla categoria dei riscontri forensi. E, anche qui, non possiamo che dare conto di un acceso e insanabile contrasto tra due schieramenti: da un lato, la Procura e la difesa di Alberto Stasi, dall’altro la difesa di Sempio e i legali dei familiari di Chiara Poggi.
Un contrasto che si gioca a colpi di consulenze di parte e di dibattiti tecnico-scientifici nei salotti televisivi e sui social. Chi promuove l’accusa nei confronti di Sempio ritiene comprovabile la sua presenza sulla scena del crimine il giorno del delitto e il suo coinvolgimento nell’iter criminis. Chi difende l’attuale indagato sostiene di aver individuato elementi idonei a invalidare gli assunti accusatori. Il prosieguo del procedimento riuscirà forse a individuare l’impianto argomentativo più convincente e credibile.
Abbiamo maturato, anche qui, dei convincimenti in proposito ma siamo ben consapevoli che le nostre personali opinioni non contino più di tanto, spettando doverosamente ai giudici l’ultima parola. Persuasi tuttavia che la condanna a suo tempo inflitta ad Alberto Stasi non si fondi su elementi univocamente interpretabili e che dunque il fidanzato di Chiara Poggi avrebbe dovuto essere assolto anziché condannato, esprimiamo l’auspicio che, attraverso una corretta applicazione delle scienze forensi e di altre utili tipologie di indagine, si giunga davvero alla verità, correggendo gli errori del passato, che ci sembra gravino drammaticamente su questo tormentato caso giudiziario.

Certezze non scalfibili
A proposito della condanna inflitta ad Alberto Stasi o, più precisamente, del modo con cui taluni la considerano, rileviamo un elemento a nostro avviso significativo, peraltro già posto in evidenza da più di un commentatore. Ci riferiamo all’atteggiamento della famiglia Poggi – e dei suoi legali – nei confronti dell’inchiesta in corso che ipotizza la riconducibilità del delitto ad Andrea Sempio, i cui esiti sembrerebbero escludere Alberto Stasi dalla scena del delitto.
Non crediamo di dire qualcosa di censurabile constatando che la famiglia della vittima e gli avvocati che la assistono palesano un approccio nettamente negativo in tal senso. È un dato facilmente riscontrabile, risultante dalle numerose dichiarazioni pubbliche rilasciate dagli interessati e, da ultimo, delle intercettazioni dei loro colloqui effettuate dai Carabinieri e ampiamente diffuse dagli organi di stampa.
Qualcuno si è chiesto: perché tanta irremovibilità nel ribadire il convincimento della colpevolezza di Stasi, anche dianzi a una nuova indagine nata dalla necessità di verificare i possibili errori di quella appunto approdata alla condanna del fidanzato di Chiara? Perché non concepire almeno il dubbio che i fatti possano essersi svolti in modo diverso da come è stato stabilito nella sentenza di condanna, giunta peraltro dopo due assoluzioni?
La famiglia Poggi e i legali che la assistono ribadiscono graniticamente: siamo convinti della colpevolezza di Stasi perché sappiamo come si è svolto il processo, sappiamo cosa c’è davvero nelle carte. Ci permettiamo di non ritenere sufficiente questa spiegazione. Altri operatori del settore hanno preso ampiamente visione, a loro volta, delle risultanze del processo a Stasi e hanno maturato un convincimento opposto.
Non parliamo di noi, ovviamente, ma di qualcuno ben più autorevole, dall’indiscusso spessore giuridico, come il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che, in sede di ricorso avverso la condanna a Stasi, ha espresso l’auspicio che quest’ultima venisse annullata, passando al vaglio in modo rigoroso e impeccabile tutte le criticità e le incoerenze da cui la medesima risultava affetta. Ebbene, il solo fatto che le carte del processo, esaminate da esperti diversi, possano consentire valutazioni e conclusioni di segno opposto, vale a nostro avviso a evidenziare quanto la condanna giustifichi perplessità e riserve e, dunque, non sia stata pronunciata – come richiesto dalla legge – oltre ogni ragionevole dubbio1.
Dinamiche narrative
Il modo di porsi dei Poggi e dei legali dinanzi alla questione non ha mancato di suscitare, nel pubblico ma anche in alcuni giornalisti e youtuber, commenti critici e persino illazioni di varia tipologia e allusioni nemmeno troppo velate.
A titolo personale riteniamo che i parenti di Chiara non abbiano nulla da nascondere, nessun sotterraneo interesse nel mantenere intatto lo status quo giudiziario, etc. La loro intransigenza nel riaffermare la colpevolezza di Stasi e nel rifiutare qualsiasi ipotesi alternativa, risulta però certamente idonea a suscitare qualche perplessità nel pubblico e forse negli stessi inquirenti.
E ciò senza entrare nel merito della questione: ci sembra che si attivi, in questo caso, una inevitabile dinamica, una reazione immediata e ineludibile, che sembrerebbe aver a che fare, più che con la conoscenza diretta di uno specifico caso giudiziario, con la risposta a certi stimoli che potremmo definire narratologici.
Tralasciamo per un momento il caso di Garlasco e le persone in esso direttamente coinvolte. Pensiamo alla trama di un romanzo poliziesco, ambientato in un remoto Stato americano e con protagonisti che ci sono completamente estranei. Un’opera di fiction, senza nessun aggancio alla realtà. Una giovane donna viene uccisa in casa sua.
Del delitto viene accusato il fidanzato della vittima e condannato in via definitiva. Mentre questi sta scontando la pena in un qualche penitenziario, un procuratore distrettuale riesamina le risultanze dell’indagine e del processo e ritiene che alcuni elementi, non considerati, potrebbero indicare, come responsabile del delitto, un’altra persona. Avvia pertanto un’indagine in tal senso. I familiari della vittima si dimostrano nettamente ostili all’inchiesta. È pressoché inevitabile che, a questo punto, il lettore di questa ipotetica opera di fiction, si chieda: “Perché queste resistenze, da parte della famiglia della vittima? Cos’ha da nascondere?”
Ritornando al delitto di Garlasco, ribadiamo di ritenere che la famiglia di Chiara non abbia nulla da nascondere e vorremmo che lo si mettesse, per così dire, a verbale. Però ci sembra inevitabile – per le predette, generali e astratte dinamiche narratologiche attivate dal modo stesso in cui il caso viene raccontato dai media – che un simile approccio evochi certi interrogativi. Il che non significa giustificare chi in modo incauto – e talvolta contra legem – propone illazioni, evoca scenari e lancia accuse in mondovisione.
Riteniamo d’altra parte che nessuno possa e debba mettere in discussione il diritto di un giornalista – correttamente declinato – di porsi domande su ogni aspetto del caso, piaccia o meno ai diretti interessati. Fa parte evidentemente delle prerogative di chi si dedica a questa attività. “Le notizie sono ciò che qualcuno non vuole venga pubblicato”, scriveva del resto William Randolph Hearst, “tutto il resto è pubblicità.”
1 Il primo comma dell’art. 533 c.p.p. stabilisce che “il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli oltre ogni ragionevole dubbio. […].”



