Ancora colpi di scena nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il 24 aprile scorso si è tenuto un incontro a Milano tra il Procuratore generale, Francesca Nanni, la sua vice e Avvocato generale, Lucilla Tontodonati, e il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone. Quest’ultimo, com’è noto, è impegnato da oltre un anno, insieme all’Aggiunto Stefano Civardi e alle Pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, nella nuova inchiesta sul delitto. Alla luce di quanto acquisito in sede di indagine, si prospetterebbe la possibilità di avviare una procedura di revisione della condanna inflitta ad Alberto Stasi, ritenuto responsabile dell’omicidio per il quale è attualmente indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.
Scenari
La nuova indagine ha preso ufficialmente avvio nel marzo 2025: su sollecitazione dei difensori di Stasi era stata disposta una ulteriore consulenza tecnica relativa al Dna isolato sulle unghie della vittima. Singolare l’ipotesi di reato formulata: Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi in concorso con il condannato Stasi o con altri. Come evidenziato da Rai News, si sarebbe trattato di un escamotage per poter effettuare accertamenti ed “approdare a qualcosa che è più di una ipotesi”.
Nel corso dell’indagine sarebbe emerso uno scenario ben lontano da quello recepito nella sentenza di condanna di Stasi: la mattina del 13 agosto 2007, nella villetta di Garlasco, non sarebbe stato presente il fidanzato di Chiara ma l’attuale indagato con altri complici. Questi ultimi, prosegue Rai News, sarebbero stati on seguito “sbianchettati” e, nell’attuale ipotesi investigativa, l’amico del fratello di Chiara risulterebbe essere il solo responsabile dell’azione omicida. Si attende la conclusione dell’inchiesta per poter verificare quali elementi siano stati effettivamente acquisiti. Nel frattempo le voci di una possibile azione di revisione della condanna di Stasi si fanno sempre più insistenti.
“Ai fini di una eventuale revisione”
“Io e l’Avvocato Generale, la dottoressa Tontodonati, abbiamo incontrato il Procuratore di Pavia”, ha dichiarato alla stampa la dottoressa Francesca Nanni. “Nelle prossime settimane il Procuratore di Pavia manderà alla Procura Generale, al nostro Ufficio, una informativa su quello che è stato fatto, per quanto riguarda il delitto Garlasco, dalla Procura di Pavia e noi valuteremo se chiedere ulteriori atti.”
“Non possiamo fare alcuna altra dichiarazione ai fini eventuali di una revisione”, ha spiegato, “perché dobbiamo ovviamente prima studiare le carte. Non sarà uno studio né veloce né facile, bisogna attentamente studiare le carte. Quindi, riceveremo una prima informativa, valuteremo se chiedere ulteriori atti e, nel caso, dovremo studiare queste carte e questi elementi. Nel frattempo non possiamo fare alcuna dichiarazione.”
Tutto questo, chiede una intervistatrice, in vista di una eventuale richiesta di revisione? “Una eventuale richiesta di revisione”, ha confermato Nanni.
Come conciliare, dal punto di vista delle dinamiche processuali, l’eventuale azione di revisione della condanna di Stasi con i possibili sviluppi del procedimento nei confronti di Sempio?
“Sono cose diverse”, ha precisato Nanni, “la chiusura delle indagini è un atto della Procura di Pavia che la Procura di Pavia compirà in piena autonomia.” Un altro giornalista ha quindi chiesto chiarimenti su come si procederebbe ad attivare la procedura di revisione. “L’istanza di revisione va alla Corte d’Appello di Brescia e poi i passi dipendono da loro. Però, torno a ripetere, non si può fare nessuna dichiarazione, in nessun senso, né sui tempi, né su ‘se’, né sulla contestualità prima di aver ricevuto, studiato e valutato le carte.” Quindi, la Procura di Pavia, relativamente all’indagine in corso su Andrea Sempio, può comunque procedere esercitando l’azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio? “Mantiene la sua autonomia”, ha confermato Nanni.
Nuova prova
Ai sensi dell’art. 630 c.p.p., la revisione può essere richiesta, tra l’altro se (lettera “c”), dopo la condanna, siano sopravvenute o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il condannato debba essere prosciolto a norma dell’articolo 631 c.p.p. Quest’ultima norma menziona il proscioglimento ai sensi degli artt. 529 (sentenza di non doversi procedere), 530 (sentenza di assoluzione) o 531 (dichiarazione di estinzione del reato).
Per “prova nuova” a tale fine deve intendersi non solo la prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna e quella scoperta successivamente a essa, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita – ma non valutata, neanche implicitamente – purché non si tratti di prova dichiarata inammissibile o ritenuta superflua dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario1.

L’indagine attualmente in corso ha visto vari specialisti forensi impegnati a rileggere le risultanze della prima indagine alla luce di nuove acquisizioni tecnico-scientifiche. La Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire “prova nuova” nel senso da noi considerato, quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche2. Ancora: in tema di revisione, una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati3.
Non mancano pronunce del giudice di legittimità sui criteri valutativi degli elementi posti a fondamento di una richiesta di revisione. E precisamente: la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla fattispecie concreta e svilupparsi in termini realistici, così da non potere ignorare evidenti segni di inconferenza e/o inaffidabilità della prova nuova rilevabili ictu oculi4.
Inoltre, in tema di revisione, le attività valutative e di comparazione del materiale probatorio devono attuarsi necessariamente attraverso un apprezzamento unitario e globale, che implica l’accertamento dell’idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni5.
Nel caso di specie, come abbiamo visto, si prospetterebbe la possibilità della richiesta di revisione della condanna inflitta a Stasi in un procedimento parallelo a quello attualmente in corso nei confronti di Sempio. Fin troppo facile prevedere che, nei prossimi mesi (e anni) la peculiare situazione non mancherà di costituire oggetto di vivaci confronti tra i giuristi e tra tutti coloro che si sentiranno comunque in diritto di offrire la propria opinione. L’indagine in corso non costituisce di per sé “nuova prova” idonea ai fini della revisione, ma potrebbe approdare a elementi spendibili come tali.
Io (non) so
L’incontro tra il Procuratore generale e il Procuratore di Pavia costituisce l’aggiornamento più significativo registratosi in questi giorni, per le sue potenziali implicazioni.
Il resto, di cui pure molto si parla e che suscita comprensibilmente contrarietà e polemiche, fa parte della poco edificante soap-opera mediatica fiorita a ridosso dell’inchiesta e, più che fornire utili contributi a una approfondita conoscenza del caso, ci dice molto di alcuni giornalisti e protagonisti della scena televisiva, restituendoci il diffuso stato di tensione percepibile a ridosso della conclusione delle indagini, per le conseguenze che ne potrebbero derivare.
Sembra che sia in corso una vera e propria guerra, ormai irreversibilmente disvelatasi, combattuta su giornali, talk show e profili social, scandita da insulti, attacchi personali, annunci di querele, strategie di delegittimazione. Sullo sfondo, anche dei fantomatici audio asseritamente compromettenti che, a detta di qualcuno, sembrerebbero addirittura comprovare indebiti tentativi di condizionare il corso dell’indagine e che, secondo altri, riporterebbero innocue e legittime conversazioni sul caso e su determinati scenari investigativi ad esso correlati.
Per il momento, pur avendo maturato alcune idee in proposito, non siamo in grado di formulare esplicite e inequivoche valutazioni. Allo stato della piccola “inchiesta sull’inchiesta” relativa al delitto di Garlasco, da noi qui condotta in questi mesi e tesa a seguire le indagini, a tentare di rileggerle alla luce delle categorie criminologiche applicabili nonché a cercare di delineare i contorni delle logiche che presiedono alla sua rappresentazione (distorsione) mediatica, ci sentiamo di affermare di aver raggiunto convincimenti ancora privi di adeguati, completi riscontri.
Intendiamoci, non aspiriamo a invocare il celebre, pasoliniano “Io so ma non ho le prove”. Ci piacerebbe di certo poter affermare di essere sistematicamente impegnati – come appunto Pasolini con le derive criminali dell’Italia degli Anni di piombo – ad “immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace”; a coordinare “fatti anche lontani”, a mettere insieme “i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro […]”, a ristabilire “la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero.”6 Ci piacerebbe, ci sentiremmo partecipi dell’epica del giornalismo di inchiesta nella più nobile ed elevata accezione del termine. Ma il confronto ci parrebbe alquanto impertinente.
Con riferimento al caso Garlasco e alle logiche mediatiche che lo accompagnano, consapevoli dei nostri limiti, manteniamo quindi il doveroso riserbo sui sospetti maturati e ci limitiamo a concludere constatando, ancora una volta, che l’approssimarsi della fine dell’indagine e la conseguente discovery (cfr. art. 415 bis c.p.p.) sembrerebbero rendere più d’uno alquanto nervoso e incline alla conflittualità. E ci torna alla mente l’asserzione di chi sostiene che “questa è un’indagine che sta toccando dei nervi scoperti, questa è un’indagine che sta alterando le reazioni di molte persone.” Dato di fatto difficilmente contestabile, comunque la si pensi sulla vicenda.
1 Cass. Pen., Sez. I, n. 2200, 21 novembre 2025. Conforme: Cass. Pen., Sez. Unite, n. 624, 26 settembre 2001.
2 Cass. Pen., Sez. VI, n. 13930, 22 marzo 2017.
3 Cass. Pen., Sez. V, n. 14255, 26 marzo 2013.
4 Cass. Pen., Sez. I, n. 2200, 21 novembre 2025. Conformi: Cass. Pen., Sez. V, n. 196920, novembre 2020; Cass. Pen., Sez. II, n. 18765, 13 marzo 2018; Cass. Pen., Sez. I, n. 41804, 4 ottobre 2007.
5 Cass. Pen., Sez. I, n. 2200, 21 novembre 2025. Conforme: Cass. Pen., Sez. I, n. 4837, 6 ottobre 1998.
6 P.P. Pasolini, “Che cos’è questo golpe? Io so”, Corriere della Sera, 14 novembre 1974.



