Un tempo firmare un contratto era un gesto fisico e irripetibile: ci si sedeva a un tavolo, si leggeva (almeno un po’) e poi si tracciava il proprio nome con la penna. Oggi basta toccare “Accetta”, dire un «Sì» durante una telefonata registrata o perfino tracciare un garbuglio con il dito su un tablet.
Il passaggio dalla carta al clic è stato accompagnato da un fitto intreccio di norme – dalla direttiva europea del 1999 al regolamento eIDAS, dal Codice dell’Amministrazione Digitale ai regolamenti AGCOM sul telemarketing – che certificano la piena validità giuridica delle firme elettroniche. Ma la domanda più scomoda rimane: quanto vale, sul piano sostanziale, un consenso espresso in mezzo secondo, spesso a occhi chiusi?
L’esplosione del “consenso digitale”
I dati rendono l’idea della portata del fenomeno. Solo in Italia circolano ormai oltre trentatré milioni di certificati di firma digitale qualificata e, nel primo semestre 2024, si sono superate le tre miliardi di firme remote. Nel mondo, il mercato dell’e-signature corre verso i quaranta miliardi di dollari entro fine decennio.
A spingere non è solo l’efficienza: dematerializzare i contratti abbatte dell’80 % i costi amministrativi e accorcia di una settimana i tempi di incasso. Con un clic si vendono polizze, si attivano linee telefoniche, si cambiano fornitori di energia, si aprono conti correnti. E, soprattutto, si accettano i termini di utilizzo di qualunque piattaforma digitale – dai colossi dei social al più anonimo dei siti di e-commerce – in un lampo.
Forma legale, sostanza discutibile
Sul piano formale la questione è chiusa: il legislatore ha disposto che un click-wrap, se corredato da adeguata informativa e diritto di recesso, è “firma elettronica semplice”; che la registrazione integrale di una telefonata vale come prova di consenso; che la firma qualificata, protetta da OTP e crittografia, è inattaccabile come un autografo davanti al notaio.
Ma la forma non esaurisce il concetto di legalità. La legalità materiale – quella che attiene alla reale consapevolezza, alla libertà di scelta, all’equilibrio tra le parti – è un’altra partita.
Ogni volta che scorriamo venti pagine di condizioni d’uso su uno schermo da sei pollici e premiamo «Accetto», stiamo davvero negoziando qualcosa? Oppure stiamo semplicemente ratificando l’asimmetria di potere fra chi scrive il contratto e chi vuole solo condividere una foto? La legge pretende che l’informativa sia “chiara e comprensibile”, ma nella pratica bastano font in 8 pt, frasi a incastro e due pulsanti colorati per spingere l’utente dal lato desiderato.
E se un algoritmo decide in trenta millisecondi come impaginare quell’informativa per massimizzare il tasso di conversione, il momento della firma diventa pura procedura, non atto deliberato.
Truffa o normalità?
Paradossalmente, i casi di frode conclamata – identità rubate, firme apposte a insaputa del titolare, contratti fantasma nell’energia o nelle telecom – sono numericamente pochi: intorno al due per cento delle operazioni digitali e allo 0,07 % dei contratti luce e gas. Il sistema, insomma, non crolla per colpa dei criminali in senso stretto.
Il rischio vero è la “truffa dolce” della disattenzione: la spunta apposta senza leggere, l’abbonamento che parte perché si è cliccato nel punto sbagliato, la clausola di cessione dati sepolta a pagina trentasette.
La responsabilità di chi scrive (e di chi regola)
Si potrebbe liquidare tutto con un invito all’alfabetizzazione digitale: “leggete prima di firmare”. Sarebbe comodo, ma ipocrita. Nelle condizioni attuali di vita online, il problema non è solo l’ignoranza dell’utente: è la progettazione stessa dei percorsi di firma. Più il processo è disegnato per essere invisibile, più la firma perde il suo significato originario: attestare che si è capito e voluto un determinato patto.
Il diritto dovrebbe preoccuparsi meno di moltiplicare le categorie di firma e più di garantire che il consenso non sia una pura formalità. Strumenti ce ne sarebbero: interfacce che impongono letture sezionate e domande di conferma; clausole fondamentali evidenziate in linguaggio naturale; logiche di default che non favoriscano la parte forte; verifiche di comprensione per contratti complessi. E, soprattutto, sanzioni dissuasive per chi alimenta modelli di business fondati sul fatto che l’utente non leggerà.
Torniamo a dare peso al gesto
Legalizzare il clic è stato facile: bastava una legge. Rendere quel clic moralmente e materialmente equivalente a una firma autonoma è la sfida che resta. Finché il diritto si limiterà a garantire la validità burocratica di un’azione eseguita in frazioni di secondo, continueremo a confondere efficienza con trasparenza. E tutto il progresso tecnologico rischierà di trasformare il momento della firma – un tempo solenne, irripetibile, responsabilizzante – in un semplice, docile riflesso del pollice.



