Se lo Stato ascolta la difesa in carcere

C’è un luogo, nel sistema giudiziario, in cui lo Stato accetta di non sentire. La stanza dei colloqui di un carcere, quando a sedersi al tavolo sono un detenuto e il suo avvocato, è uno di quei pochi spazi che l’ordinamento ha deciso di tenere fuori dalla portata del proprio orecchio.

Non per disattenzione, ma per scelta consapevole: senza riservatezza non esiste difesa, e senza difesa non esiste processo giusto. È un principio così elementare che si fatica a immaginarlo violato. Eppure è esattamente ciò che, secondo quanto emerso, sarebbe accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia.

I fatti, per quel che se ne sa, sono questi. Nell’ambito di un’indagine su un traffico di stupefacenti, viene autorizzata la captazione di un colloquio in carcere. Ma le microspie restano accese per mesi, e finiscono per registrare le conversazioni difensive di decine di altri detenuti e di una quindicina di avvocati che con quell’inchiesta non avevano nulla a che fare.

Materiale poi dichiarato inutilizzabile, ma non distrutto come la legge impone: depositato nel fascicolo, rimasto a disposizione delle parti. La Procura si difende dicendo che nessuna di quelle registrazioni è stata usata nel processo.

Una risposta che, a guardarla bene, scansa il problema invece di affrontarlo: l’irregolarità non sta nell’uso, sta nell’ascolto e nella conservazione di ciò che andava cancellato.

Ma il cuore della vicenda è altrove, ed è più scomodo. Al centro dell’indagine c’è un’avvocata, accusata di concorso esterno nell’associazione criminale. La condotta che le viene contestata? Aver consigliato a un proprio assistito di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Vale la pena fermarsi su questa frase, perché contiene un cortocircuito che dovrebbe inquietare chiunque, non solo gli addetti ai lavori. Consigliare il silenzio è il consiglio difensivo più ordinario che esista. È un diritto costituzionale, la prima cosa che un penalista dice a un cliente, l’esatto contrario di un illecito.

Un avvocato che non prospetta quell’opzione sta lavorando male. Come può, allora, lo stesso identico gesto diventare la prova di un reato?

La risposta dell’accusa è che non conta il gesto, conta lo scopo. Se il silenzio serve a proteggere l’assistito, è difesa; se serve a schermare l’organizzazione criminale di cui l’avvocato sarebbe complice, è concorso. Stesse parole, funzione opposta.

Sulla carta la distinzione è logica. Nella pratica è una voragine. Perché la differenza non vive nei fatti osservabili — le parole pronunciate sono le medesime — ma in un’intenzione che l’accusa deduce.

E come si prova quell’intenzione? Spesso proprio ascoltando il colloquio che, in quanto difensivo, non si sarebbe dovuto ascoltare. Si intercetta per trovare la prova che avrebbe legittimato l’intercettazione. Il serpente che si morde la coda.

Foto Boardhead / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0

Qui occorre essere onesti, perché il garantismo serio non è ingenuità. Avvocati collusi con la criminalità esistono, e alcuni sono pericolosissimi. Nessuno chiede per la toga un’immunità che la trasformi in zona franca.

La legge prevede, giustamente, che quando il legale non difende ma delinque la garanzia cada: lo scudo protegge la funzione difensiva, non la persona dell’avvocato come tale. Il problema non è il principio, è il modo in cui viene maneggiato.

Perché due cose, nel caso perugino, restano difficili da digerire. La prima: per sospettare un avvocato di concorso non basta etichettarlo come indagato. Serve un quadro indiziario serio e autonomo, preesistente al colloquio, che giustifichi di trattarlo come autore di un reato proprio.

Altrimenti chiunque difenda un imputato scomodo diventa intercettabile a piacimento, basta costruirgli intorno un’ipotesi. La seconda, ancora più radicale: anche ammesso che l’avvocata fosse legittimamente sotto indagine, lo strumento scelto era incompatibile con il luogo.

Non si intercetta “solo la parte collusiva” di un colloquio che la legge considera, per dove avviene, interamente protetto. La cimice nella saletta travolge per forza tutto.

Non a caso, di fronte ai sospetti più gravi, l’ordinamento concede al giudice il potere di rinviare il colloquio difensivo, mai di ascoltarlo. Può ritardarlo di qualche giorno. Non può entrarci dentro. Mai.

Sceglierne proprio quello spazio come terreno di caccia non è un incidente tecnico. È una decisione sul mezzo, e una decisione che dice molto su come si sta erodendo, un caso alla volta, un confine che credevamo intangibile.

La domanda da cui non si scappa è questa: è accettabile un reato la cui prova richiede, per sua stessa struttura, di violare un diritto costituzionale di terzi estranei? Chi risponde “sì” senza esitare difende l’efficienza delle indagini dimenticando il prezzo.

Chi risponde “no” senza esitare difende un principio dimenticando che la criminalità sa nascondersi anche dietro una toga. La risposta giusta non è comoda per nessuno.

Ma una cosa è certa: il giorno in cui lo Stato deciderà di poter ascoltare ciò che un imputato dice al proprio difensore, non avremo più bisogno di chiederci se il processo è giusto. La risposta la conosceremo già.

Foto Roundtheworld / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0