Ousmane Sylla aveva 22 anni, era arrivato in Italia dalla Guinea ancora minorenne e amava cantare. Il 4 febbraio 2024 è stato trovato impiccato nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma. Prima di morire aveva scritto sul muro che voleva tornare a casa, da sua madre. Era passato dal CPR di Trapani, dove una psicologa aveva segnalato la necessità di trasferirlo in una struttura più adatta alle sue condizioni psichiche. Era stato trasferito, invece, in un altro CPR. In ogni caso il parere medico era stato ignorato. Volutamente e con crudeltà.
Due anni e nove mesi dopo, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi annuncia che il parere medico negativo sull’idoneità al trattenimento non sarà comunque più vincolante per impedire l’ingresso nei CPR. Le ASL continueranno a visitare i migranti, ma saranno i sanitari interni alle strutture a prenderli in carico, disponendo eventuali approfondimenti.
Il ministro sostiene che la misura garantirà la salute dei trattenuti, impedendo che valutazioni condizionate da pregiudizi ideologici ostacolino i rimpatri. La direttiva interviene dopo l’inchiesta della Procura di Ravenna su presunte false certificazioni mediche, raccontata da Diogene Notizie lo scorso settembre. Ma un conto è perseguire certificati falsi, un altro è modificare una procedura sanitaria per tutte le persone destinate ai centri.
La storia di Ousmane mostra quanto sia concreta questa differenza. Il 14 novembre 2023 una psicologa aveva segnalato il suo disagio e chiesto una collocazione adeguata. Quella valutazione non era bastata a sottrarlo al circuito della detenzione amministrativa. La decisione ministeriale rischia ora di rendere inutile la funzione preventiva del controllo sanitario.
Nei CPR si finisce per un provvedimento amministrativo, non necessariamente per aver commesso un reato. Possono esservi trattenuti stranieri arrivati da poco, ma anche persone che vivono in Italia da anni e hanno perso il permesso di soggiorno. L’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione consente un trattenimento che, dal 2023, può arrivare fino a 18 mesi. Un anno e mezzo privati della libertà senza che quella privazione costituisca una pena.
M., un giovane marocchino intervistato da Altreconomia nel maggio 2025, ha raccontato un’esperienza diversa da quella di Ousmane, ma altrettanto significativa. Trattenuto a Gradisca d’Isonzo, aveva iniziato a documentare su TikTok la vita nel centro: le sbarre, le condizioni igieniche, gli episodi di autolesionismo, le difficoltà nell’ottenere assistenza sanitaria.
Ha riferito di aver chiesto inutilmente per cinque giorni medicinali per problemi ai denti e alla schiena. Secondo il suo racconto, dopo essersi procurato delle ferite per richiamare l’attenzione degli operatori, sarebbe stato riportato con la forza nella stanza. Un referto medico del 19 marzo 2025 documenta otto punti di sutura.
Trasferito nel CPR di Palazzo San Gervasio, ha raccontato un altro particolare: i trattenuti venivano identificati attraverso numeri anziché chiamati per nome. È uscito grazie all’intervento dei suoi legali. Non è stato rimpatriato. Ha lasciato l’Italia e ha continuato a documentare le condizioni dei centri.
Non sono due casi utilizzabili per descrivere automaticamente tutti i CPR. Ma non sono neppure episodi isolati in un sistema altrimenti privo di criticità.
Nel 2024 un’inchiesta ANSA, basata sul registro degli eventi critici di Ponte Galeria, ha documentato almeno dieci tentativi di suicidio in quattro mesi, oltre ad atti di autolesionismo, ingestione di corpi estranei e proteste. Il periodo esaminato iniziava proprio dal giorno della morte di Ousmane.
Per questi motivi il confronto con i manicomi del Novecento è ineludibile. La legge 180 del 1978, legata al lavoro di Franco Basaglia, avviò il superamento degli ospedali psichiatrici. Quelle istituzioni erano diventate luoghi nei quali custodia, isolamento e controllo, prevaricazione e violenza gratuita, prevalevano frequentemente sulla cura, mentre la permanenza prolungata produceva dipendenza e perdita di autonomia.
I CPR non sono strutture psichiatriche. Hanno finalità giuridiche differenti. Ma riproducono alcuni meccanismi delle istituzioni totali: separazione dalla società, controllo dei movimenti, perdita della capacità di organizzare la propria giornata, dipendenza dagli operatori per bisogni elementari, compreso l’accesso alle cure. E soprattutto producono una condizione nella quale la sofferenza psichica rischia di essere trattata come un problema di gestione della struttura.
L’efficacia del sistema, intanto, è contestata dai suoi stessi numeri. Secondo ActionAid e Università di Bari, nel 2025 sono entrate nei CPR 6.835 persone, ma soltanto 1.732 sono state rimpatriate attraverso quei centri. Rispetto al 2022, i rimpatri dai CPR sono diminuiti del 45,1%. Dei 4.784 rimpatri forzati complessivamente eseguiti nel 2025, quasi due su tre sono avvenuti senza un precedente trattenimento.
Il sistema trattiene dunque migliaia di persone senza riuscire a rimpatriarne la maggioranza. Nel frattempo ne condiziona pesantemente la vita, talvolta per molti mesi. La Corte costituzionale, con la sentenza 96 del 2025, ha rilevato che le modalità del trattenimento non sono disciplinate con le garanzie legislative richieste dall’articolo 13 della Costituzione. Ha chiesto una riforma urgente, ricordando che la libertà personale è un diritto inviolabile anche per gli stranieri.
I CPR esistono dal 1998, con denominazioni e discipline cambiate nel tempo. Li hanno mantenuti governi di orientamenti differenti. La decisione di Piantedosi si inserisce in questa continuità, ma introduce un ulteriore squilibrio: quando un medico ritiene che le condizioni di salute di una persona siano incompatibili con il trattenimento, quella valutazione non impedirà più necessariamente l’ingresso nella struttura. Quale protezione effettiva resta a chi, come Ousmane, manifesta una sofferenza psichica che richiede un ambiente diverso da quello della detenzione?
La legge Basaglia aveva messo in discussione istituzioni nelle quali la custodia finiva per prevalere sulla cura. Quarantotto anni dopo, nei CPR italiani si documentano persone che si feriscono per ottenere assistenza, che trascorrono mesi in condizioni di grave sofferenza e che, nella maggioranza dei casi, non vengono neppure rimpatriate attraverso quelle strutture.
Il governo Meloni, di fronte a questi risultati, sceglie di ridurre il carattere vincolante del controllo sanitario preventivo. È una scelta che agisce sulla possibilità di trattenere le persone, non sulle condizioni che rendono quel trattenimento dannoso per la loro salute.
I manicomi furono superati anche perché si riconobbe che il funzionamento dell’istituzione diventava esso stesso una causa di sofferenza. Nei CPR quella contraddizione è ancora aperta. E ora anche il parere del medico conta meno delle esigenze dell’amministrazione.
Franco Basaglia, nel 1979, affermava: «Quando diciamo no al manicomio, noi diciamo no alla miseria del mondo». Non si riferiva soltanto alla chiusura degli ospedali psichiatrici, ma al sistema sociale che rendeva possibile segregare le persone considerate indesiderabili. Quarantotto anni dopo la legge 180, l’Italia ha cambiato i nomi delle strutture e le ragioni giuridiche dell’internamento. Non ha rinunciato a rinchiudere chi non sa o non vuole includere.


