Cosa prevedeva l’accordo Italia-Israele e cosa cambia

Più che un semplice gesto diplomatico, il mancato rinnovo automatico del memorandum militare tra Italia e Israele apre una fase nuova nei rapporti tra i due Paesi nel settore della difesa. Per capire che cosa cambia davvero, però, bisogna partire da un punto: l’intesa firmata a Parigi il 16 giugno 2003 non era un contratto per la vendita di armi né un singolo programma operativo, ma una cornice generale di cooperazione tra i due ministeri della Difesa.

Era il quadro politico e giuridico dentro cui potevano muoversi addestramento, scambi tecnici, visite, esercitazioni, progetti industriali e contatti tra apparati militari.

Il memorandum fu sottoscritto dagli allora ministri Antonio Martino e Shaul Mofaz nel clima di rilancio delle relazioni bilaterali seguito alla visita di Silvio Berlusconi in Israele nel giugno 2003. Nella relazione parlamentare che accompagnò la ratifica, il governo italiano spiegava che l’accordo si inseriva nel “rilancio delle relazioni tra i due Paesi” e nel quadro del dialogo mediterraneo.

L’intesa fu poi ratificata con la legge 94 del 2005 ed è entrata in vigore dopo il completamento delle procedure di ratifica; il memorandum risulta in vigore dal 2006 ed era soggetto a rinnovi automatici quinquennali salvo denuncia di una delle parti.

Il contenuto dell’accordo era più ampio di quanto suggerisca il dibattito politico delle ultime ore. L’articolo 2 includeva tra i settori di cooperazione l’industria della difesa, la politica degli approvvigionamenti dei ministeri, l’importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa, le operazioni umanitarie, l’organizzazione delle forze armate, la gestione del personale, la formazione e l’addestramento, oltre a servizi medici, storia e sport militari.

Il testo aggiungeva anche che la cooperazione “non si limiterà” ai campi elencati, lasciando aperta la possibilità di ulteriori ambiti di interesse reciproco.

L’articolo 3 spiegava poi come questa cooperazione potesse concretizzarsi: riunioni tra ministri e vertici militari, scambi di esperienze tra esperti, organizzazione di attività addestrative ed esercitazioni, partecipazione di osservatori alle esercitazioni, contatti tra istituzioni militari, conferenze e corsi, visite a navi, aeromobili e impianti, scambio di informazioni e pubblicazioni educative.

Nello stesso articolo si prevedeva anche lo scambio di dati tecnici, informazioni e hardware e si incoraggiavano le rispettive industrie a cercare progetti comuni nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione.

È probabilmente qui che sta il passaggio più sensibile. Il memorandum non si limitava a favorire contatti istituzionali o scambi formativi: conteneva anche una parte specifica sulla cooperazione industriale e tecnologica.

Il testo stabiliva che le parti avrebbero cercato di contribuire alla negoziazione di licenze, royalties e informazioni tecniche tra le rispettive industrie e che avrebbero inoltre facilitato la concessione delle licenze di esportazione necessarie per presentare offerte o proposte richieste nell’attuazione del memorandum, sempre nel rispetto delle legislazioni nazionali.

In altre parole, l’accordo non sostituiva le leggi nazionali sull’export militare, ma offriva una piattaforma politica e amministrativa per rendere più fluida la cooperazione industriale nel settore della difesa.

Per questo il mancato rinnovo ha un effetto importante, ma non automatico su tutto. La prima conseguenza è che viene meno la cornice bilaterale ordinaria che consentiva di programmare nuove attività comuni in modo strutturato: nuovi accordi attuativi, nuovi percorsi di addestramento, nuove visite ufficiali, nuove esercitazioni o nuovi canali di cooperazione tecnico-industriale non avranno più il medesimo ombrello politico-giuridico.

Resteranno possibili, in teoria, altri strumenti caso per caso, ma non più all’interno del memorandum del 2003. Questa è la differenza principale per il lettore: non un “taglio netto” di ogni rapporto, ma la fine del quadro che rendeva quei rapporti più semplici e sistematici.

La seconda conseguenza riguarda i tempi. L’articolo 9 del memorandum prevedeva che l’accordo restasse in vigore per cinque anni e fosse poi prorogato automaticamente per altri periodi di cinque anni, salvo una notifica scritta di denuncia inviata da una parte all’altra; in quel caso, il memorandum avrebbe cessato di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Lo stesso articolo aggiungeva che, in caso di denuncia, le parti si sarebbero adoperate per portare a termine le attività già avviate e avrebbero avviato consultazioni per risolvere le questioni pendenti. Questo punto è cruciale: il non rinnovo non equivale necessariamente allo stop immediato di tutto ciò che esiste già.

Su questo aspetto, però, resta un margine di incertezza politica e giuridica. Giorgia Meloni ha parlato di “sospensione del rinnovo automatico” dell’accordo; secondo fonti del ministero della Difesa citate da Pagella Politica, con questa sospensione il trattato cesserebbe di avere effetto, pur potendo essere riattivato in futuro, ma il governo non ha ancora pubblicato una nota tecnica dettagliata che chiarisca integralmente il meccanismo scelto.

Finché non ci sarà un atto pubblico più esplicito, il punto più prudente è questo: la direzione politica è chiara, gli effetti applicativi di dettaglio meno.

C’è poi una terza questione, spesso semplificata nel dibattito: il mancato rinnovo del memorandum non coincide automaticamente con un embargo militare.

L’intesa del 2003 facilitava cooperazione, contatti e possibili percorsi industriali, ma l’export di materiali d’armamento continua a essere regolato da norme italiane e da autorizzazioni specifiche.

Il memorandum, infatti, richiamava espressamente il rispetto delle “rispettive leggi e regolamenti” e, sul versante delle licenze di esportazione, parlava di facilitazione “conformemente alle rispettive legislazioni nazionali”.

Quindi il non rinnovo rende più difficile e politicamente meno praticabile la cooperazione nel settore, ma non basta da solo, sul piano strettamente tecnico, a riscrivere l’intero regime autorizzatorio italiano. Questa è un’inferenza giuridica coerente con il testo dell’accordo.

Il valore della decisione italiana è allora soprattutto duplice. Da un lato è un segnale politico: Meloni ha motivato la scelta con “la situazione attuale”, in un contesto di forte deterioramento dei rapporti con Israele e di tensioni seguite agli attacchi in Libano e all’episodio dei colpi di avvertimento vicino ai militari italiani di Unifil.

Dall’altro lato è un ridimensionamento operativo della cooperazione futura: meno automatismi, meno canali già predisposti, meno copertura per iniziative nuove tra apparati e industrie della difesa.

Anche Israele ha minimizzato l’impatto pratico, sostenendo che il memorandum “non ha mai avuto un contenuto sostanziale”; ma proprio il testo dell’accordo mostra che la sua funzione era quella di predisporre un’infrastruttura di cooperazione, non di sostituirsi ai singoli atti esecutivi.

In sintesi, ciò che l’Italia ha fermato non è solo un simbolo. Ha bloccato il rinnovo di una piattaforma bilaterale che per oltre vent’anni ha coperto addestramento, scambi tecnici, contatti militari e cooperazione industriale nel settore della difesa.

Dopo il non rinnovo, ciò che era routinario diventa politicamente e amministrativamente più difficile. Ma per capire fino in fondo quali attività si fermeranno davvero, quali verranno chiuse nei sei mesi previsti e quali potranno proseguire per altra via, serviranno ora gli atti applicativi del governo.