Fermo preventivo, il Csm smonta il decreto sicurezza

Non è soltanto uno scontro politico tra opposizioni e governo Meloni. Sul decreto sicurezza arrivano rilievi che toccano il cuore giuridico del provvedimento e che rendono molto più difficile liquidare le critiche come propaganda.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere approvato il 15 aprile 2026, ha segnalato che una delle norme-bandiera del decreto, il nuovo fermo di prevenzione durante le manifestazioni pubbliche, si muove su un terreno costituzionalmente molto delicato.

Intanto il decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026 è ancora all’esame del Senato: l’Assemblea ha ripreso la discussione il 17 aprile, con scadenza del testo fissata al 25 aprile.

Il punto politico è chiaro: il governo presenta il decreto come una risposta all’insicurezza e ai possibili disordini nelle piazze. Ma proprio qui emerge la torsione più inquietante del testo.

Il nuovo meccanismo consente, durante operazioni di polizia in occasione di manifestazioni pubbliche, di accompagnare una persona negli uffici e trattenerla fino a 12 ore se esiste un “fondato motivo di ritenere” che possa porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Tra gli indici che possono essere valorizzati ci sono il possesso di oggetti ritenuti pericolosi, strumenti di travisamento e persino precedenti o segnalazioni di polizia per fatti violenti in manifestazioni avvenuti negli ultimi cinque anni.

Tradotto fuori dal linguaggio tecnico: lo Stato si attribuisce il potere di limitare la libertà personale prima di un reato accertato, sulla base di una prognosi di pericolosità che il Csm considera problematica.

Ed è qui che il decreto sicurezza mostra la sua matrice più apertamente autoritaria: l’anticipazione della soglia dell’intervento repressivo, con una compressione preventiva del diritto di manifestare che rischia di trasformare il sospetto in strumento ordinario di governo dell’ordine pubblico.

Non è una lettura solo politica. Nel commento pubblicato su Sistema Penale all’indomani del parere, il fermo di prevenzione viene indicato come la parte “forse più delicata dell’intero parere”, proprio perché tocca libertà personali e diritti costituzionali in modo particolarmente sensibile.

La critica più grave mossa dal Csm è che questo nuovo fermo non può essere derubricato a semplice misura amministrativa. Se una persona viene coattivamente portata in questura e trattenuta per ore, con il risultato concreto di impedirle anche di partecipare a una manifestazione, siamo davanti a una restrizione della libertà personale, cioè a una materia coperta dalle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione, oltre che dagli articoli 17 e 21 sulla libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.

Il parere, per come è stato riassunto e discusso in sede tecnico-giuridica, chiede perciò di rafforzare verbalizzazione, motivazione, controllo del pubblico ministero e chiarezza sugli accertamenti di polizia. In altre parole: il testo, così com’è, non garantisce abbastanza chi viene fermato.

Il problema, però, non si esaurisce nelle garanzie mancanti. La formula del “fondato motivo di ritenere” è il punto in cui il decreto espone il fianco alla critica più radicale: la discrezionalità. Perché se il potere di fermare qualcuno si fonda su indicatori non del tutto determinati e su una valutazione preventiva di possibile pericolosità, il rischio è che la prevenzione degeneri in arbitrio.

È il passaggio in cui un impianto securitario smette di apparire come difesa dell’ordine pubblico e comincia ad assumere i tratti di una legislazione che punisce o neutralizza le persone per ciò che potrebbero fare, non per ciò che hanno fatto. Ed è precisamente questo il crinale che il Csm considera sensibile sotto il profilo costituzionale e convenzionale.

Il decreto Meloni rivela quindi il suo vero impianto ideologico: non una maggiore sicurezza costruita su norme chiare e controllabili, ma un allargamento del potere preventivo dello Stato in nome dell’emergenza permanente.

La logica è sempre la stessa: più discrezionalità per la polizia, meno spazio per l’esercizio effettivo dei diritti, più facilità nel colpire chi scende in piazza.

E quando a segnalarlo non sono solo movimenti, opposizioni o giuristi critici, ma l’organo di autogoverno della magistratura, la questione smette di essere una semplice polemica e diventa un allarme istituzionale.

Ma il fermo preventivo non è l’unica falla. Il parere del Csm, come rilevato anche nel dibattito tecnico successivo, mette in luce altre criticità che indeboliscono l’intero impianto del decreto.

Vengono segnalate, per esempio, disarmonie sanzionatorie nella disciplina degli strumenti da punta o da taglio, dubbi di coordinamento nel nuovo regime del furto con destrezza, e incertezze strutturali nella nuova figura di rapina aggravata di gruppo.

Non si tratta di dettagli per specialisti: quando un decreto che pretende di irrigidire la risposta penale produce incoerenze interne, il risultato non è più rigore ma confusione normativa.

Anche sul versante dell’immigrazione e dell’accesso alla giustizia il Csm segnala una criticità pesante. Nel commento pubblicato da Sistema Penale viene richiamata la parte finale del parere sull’abrogazione dell’articolo 142 del Testo unico spese di giustizia, considerata tra le sezioni più convincenti del documento proprio perché mette in evidenza il nesso tra patrocinio e accesso effettivo alla tutela giurisdizionale per soggetti strutturalmente vulnerabili.

Anche qui, insomma, il decreto non si limita a irrigidire: rischia di ridurre le garanzie per chi è già in posizione di debolezza.

C’è poi un ulteriore elemento politico che pesa. Il decreto sta andando avanti in Parlamento in modo forzato: il Senato lo ha incardinato nel testo proposto dal Governo, e la discussione è proseguita senza relazione della Commissione 1ª, che non aveva concluso l’esame.

È un dato parlamentare preciso, ma racconta anche un metodo: accelerare su un provvedimento che incide su libertà fondamentali mentre restano aperti rilievi tecnici e costituzionali di notevole portata.

Alla fine, il quadro che emerge è netto. Il decreto sicurezza non è contestato solo perché “duro”. È contestato perché il suo impianto appare insieme politicamente repressivo e giuridicamente fragile. Il governo Meloni lo vende come risposta all’insicurezza.

Il parere del Csm mostra invece un’altra realtà: norme che allargano l’intervento preventivo dello Stato, comprimono libertà fondamentali e presentano falle di coordinamento, determinatezza e garanzia.

Più che un rafforzamento ordinato della legalità, il rischio è quello di un salto verso una legislazione di impronta autoritaria, dove l’ossessione securitaria conta più della tenuta costituzionale.