Il Comune di Milano, pronto a difendere dubbie scelte urbanistiche, è inflessibile quando si tratta di negare il diritto alla casa. Soltanto che stavolta il Consiglio di Stato ha impartito all’amministrazione meneghina una lezione di diritto, obbligando il Comune ad assegnare una casa di emergenza.
Per fortuna in Italia esistono ancora scampoli di diritto, che a volte fanno capolino sulla rozzezza di quegli amministrazioni comunali che pretendono di decidere sulla vita altrui ostacolando, ad esempio, il diritto alla casa, come nel caso che andiamo a raccontare.
Una signora che chiameremo Rosa, invalida e sottoposta a chemioterapia, resta senza alcuna possibilità alloggiativa, a causa di violenze e maltrattamenti subìti dal suo ex convivente.
In seguito a ciò è costretta a chiedere ospitalità al fratello che è assegnatario di una casa popolare dell’Ater di Milano.
Per Rosa arriva il momento della scadenza del termine per essere ospitata dal fratello nell’alloggio Ater e con l’assistenza del sindacato inquilini Sicet presenta la domanda per chiedere l’assegnazione di un alloggio transitorio da parte del comune di Milano.
Il Comune di Milano respinge, dopo alcuni mesi, la domanda, con la motivazione che Rosa è una occupante abusiva, essendo scaduto il termine dell’ospitalità, nell’alloggio Ater del fratello, e dunque questo la priva dei requisiti per accedere ad una casa popolare del Comune.
A fronte di ciò, Rosa, avvia una azione legale, sostenuta dal Sicet, e presenta un ricorso al Tar. Questo ricorso ottiene il risultato sperato e il Tar dà ragione a Rosa e dice al Comune che Rosa ha diritto a vedersi assegnata una casa popolare.
L’amministrazione comunale milanese non trova di meglio da fare che, anziché procedere, in tempi brevi, nell’assegnazione della casa popolare, presentare ricorso al Consiglio di Stato.
Il Comune non può pretendere adempimenti inesigibili alle persone in emergenza abitativa che chiedono una casa. Questa la risposta del Consiglio di Stato. Chi resta ospite anche dopo la scadenza non può essere considerato occupante.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha respinto l’istanza del comune di Milano e, con la sentenza resa, lo ricordiamo, dal più alto organo amministrativo, mette finalmente la parola fine a questa triste vicenda, almeno giuridicamente. Il Consiglio di Stato ha confutato tutte le risibili argomentazioni proposte dal Comune del sindaco Sala a sostegno della propria tesi che aveva negato la casa popolare a Rosa.

Sono interessanti le motivazioni, in un periodo dove i diritti sociali, in particolare dei poveri e delle persone soggette a subire disuguaglianze, con le quali il Consiglio di Stato, risponde al Comune di Milano, nella sentenza.
Tra queste, una in particolare erita di essere evidenziata. Il Consiglio di Stato afferma infatti il principio che “è l’amministrazione, cui è affidata la cura degli interessi della comunità, a dover superare le criticità del caso concreto e non pretendere adempimenti evidentemente inesigibili”, ma al contrario, continua il Consiglio di Stato, deve “provvedere a concludere i procedimenti di assegnazione dell’alloggio richiesto prima di ritenere abusiva la situazione di fatto in cui versa colui che è in attesa della conclusione del procedimento di assegnazione.”
Si tratta di un principio interessante in quanto, sancisce che la permanenza in una casa dopo la conclusione del periodo di ospitalità, ovvero, anche in seguito alla scadenza di un contratto non può essere equiparata a un’occupazione abusiva.
Sarebbe auspicabile ora, da parte del Comune, l’immediata assegnazione di un alloggio a una persona fragile che attende dal 1° marzo 2021 una risposta alla sua domanda.
Sarebbe, altresì, auspicabile che il Comune di Milano inizi seriamente a ripensare le proprie politiche abitative e gli atteggiamenti nei confronti delle famiglie in precarietà abitativa e delle persone fragili. Atteggiamenti che finora hanno teso più ad elidere o impedire l’accesso alle case popolari, con argomentazioni o con la pretesa, come afferma il Consiglio di Stato, “adempimenti inesigibili”.
Del resto risalta che questa fermezza negli adempimenti non si sia rivolta verso quei costruttori che facevano passare per ristrutturazioni la realizzazione di grattacieli da 20 piani, mentre è stato molto fermo nei confronti di Rosa.
Attenzione: non è un caso isolato ma una modalità di approccio che il Comune di Milano mette in atto nei confronti di tante famiglie con argomentazioni che il sindacato inquilini definisce “fantasiose” per respingere le giuste e motivate richieste di assegnazione di alloggi in emergenza.
Questo avviene per un semplice motivo: la cronica insufficienza di alloggi pubblici, ma dall’amministrazione comunale si continua a sostenere la necessità di passaggio di alloggi pubblici a Invimit, di sostegno a quei bei interventi di privati, che del “social” hanno fatto nuovo business. In fondo a chi importa della vita grigia e di esclusione sociale di Rosa e delle famiglie povere, di norma, mica votano.
Del resto la vicenda di Rosa è solo la cartina tornasole di una gestione della precarietà abitativa che ha in Milano non l’unico esponente, casomai sta facendo scuola.



