L’Italia legittima l’impunità dei servizi segreti

Nel cuore della Repubblica, quasi in sordina, è stato approvato un provvedimento che cambia radicalmente il rapporto tra potere, legge e responsabilità. Con l’articolo 31 del decreto Sicurezza, il governo italiano ha deciso di estendere l’immunità penale dei servizi segreti a un livello mai raggiunto prima in uno Stato di diritto europeo: i funzionari dell’intelligence potranno organizzare, finanziare e addestrare gruppi terroristici o criminali — anche armati e dotati di esplosivi — senza incorrere in responsabilità, purché agiscano nell’ambito di operazioni “autorizzate”.

Una norma che legalizza l’eccezione, facendone sistema. Che introduce, nella sostanza, una licenza permanente di violare il codice penale, purché ciò avvenga sotto l’egida di uno scopo superiore: la sicurezza nazionale. È un passo senza precedenti, non solo in Italia, ma in tutta Europa.

La genesi della norma: da misura transitoria a regime permanente
Le cosiddette “garanzie funzionali” per gli agenti dei servizi non sono una novità assoluta. La legge 124 del 2007 già prevedeva la possibilità, in casi specifici e controllati, di scriminare alcune condotte penalmente rilevanti per attività sotto copertura. Ma ciò avveniva in una cornice giuridica delimitata, con autorizzazioni temporanee, sotto riserva di una valutazione da parte della Presidenza del Consiglio.

Con l’articolo 31 del decreto Sicurezza, quella disciplina è stata non solo resa strutturale, ma ampliata in modo significativo. In particolare, sono stati introdotti riferimenti espliciti a reati gravissimi: gli articoli 270-bis e seguenti del codice penale (associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale), il 270-quinquies (addestramento per attività con finalità di terrorismo), il 435 (fabbricazione o detenzione di esplosivi), e persino norme relative all’uso di armi chimiche. Reati, questi, che nella stragrande maggioranza dei sistemi giuridici sono considerati “non scriminabili” per definizione, tanto più da parte di rappresentanti dello Stato.

La zona grigia dell’arbitrio
Secondo il nuovo assetto normativo, sarà sufficiente che l’operazione sia “autorizzata” per far decadere ogni responsabilità penale. Ma chi autorizza? Con quali limiti? Con quali controlli?

La decisione, di fatto, spetta a un’autorità amministrativa, che può agire nel segreto e senza obbligo di motivazione pubblica. Non è prevista alcuna valutazione ex ante di tipo giurisdizionale, né meccanismi di verifica esterna indipendente. In assenza di questi contrappesi, l’autorizzazione rischia di diventare un lasciapassare generico, un sigillo di impunità.

La Costituzione italiana, all’articolo 101, stabilisce che “la giustizia è amministrata in nome del popolo”. Qui, invece, siamo di fronte a una giustizia parallela e opaca, in cui non è più il giudice a valutare la liceità di un’azione, ma il potere stesso a dichiarare legittimo ciò che sarebbe reato per chiunque altro.

Un salto nel buio democratico
Non si tratta di una questione tecnica. È una questione di architettura istituzionale. In uno Stato di diritto, i poteri pubblici non possono essere al di sopra della legge. Quando ciò accade, viene meno il principio fondamentale della democrazia costituzionale: la separazione tra chi fa le leggi, chi le applica, e chi le giudica.

L’immunità estesa ai servizi segreti crea un precedente pericoloso. Sancisce che, in nome di un presunto interesse superiore, è possibile sospendere il diritto. Ma la storia insegna che proprio la vaghezza di concetti come “sicurezza nazionale” è stata spesso usata per giustificare abusi, deviazioni, repressioni. Dalla strategia della tensione agli anni bui delle operazioni Gladio, l’Italia ha già conosciuto le conseguenze di una intelligence fuori controllo, infiltrata da poteri deviati, collusa con apparati criminali, responsabile di depistaggi e silenzi.

In questo senso, il nuovo quadro giuridico non rappresenta solo un rafforzamento operativo: è una rinuncia deliberata al principio di legalità. È lo Stato che, pur di proteggere se stesso, smette di riconoscersi come soggetto sottoposto alla legge.

La legittimità senza trasparenza
Chi difende la norma afferma che essa è necessaria per garantire l’efficacia dell’intelligence in contesti sempre più complessi, tra terrorismo globale e minacce ibride. Ma questa affermazione ignora una verità di fondo: efficacia senza accountability è potere cieco.

In democrazia, la forza dello Stato non si misura solo nella capacità di difendersi, ma anche nella sua disponibilità a sottoporsi a regole trasparenti, a rispondere delle proprie azioni, a rispettare i limiti che la legge impone anche nei momenti di emergenza. L’idea che lo Stato possa “sospendere” il diritto penale quando si tratta di sé stesso è una contraddizione radicale con lo spirito costituzionale.

Una norma che interpella tutti
L’aspetto più inquietante è che tutto questo è accaduto nel silenzio quasi assoluto della politica e dell’opinione pubblica. Nessun dibattito parlamentare di rilievo, nessun approfondimento serio sui media, pochissime voci critiche. L’impressione è che il tema sia stato considerato troppo tecnico, troppo “delicato” per essere discusso, oppure deliberatamente messo in ombra per evitare conflitti interni.

Eppure, proprio perché si tratta di una materia delicata, avrebbe richiesto il massimo della vigilanza democratica. Una democrazia matura non teme il confronto sulle proprie zone d’ombra: le espone, le discute, le limita. Qui è avvenuto l’opposto: si è costruito, in silenzio, uno spazio legale di irresponsabilità statale.

Chi controlla?
L’Italia ha scelto di blindare i suoi apparati di sicurezza, dotandoli di poteri estesi e impunità permanenti. Lo ha fatto senza trasparenza, senza bilanciamenti, senza dibattito pubblico. In nome della sicurezza ha aperto un varco profondo nella legalità costituzionale.

Ma l’esperienza insegna che, una volta aperta questa breccia, riuscire a richiuderla è molto più difficile. Perché la legge dell’eccezione è contagiosa, e l’impunità, una volta concessa, tende ad allargarsi.

La domanda non è solo se i servizi useranno questo potere in modo corretto. La domanda, più inquietante, è: chi li controllerà quando non lo faranno?