Come dal RdC all’AdI il lavoro è diventato povero per legge

di Emiliano Gentili, Federico Giusti e Stefano Macera

Proponiamo una nuova versione di un articolo scritto nel 2023, all’indomani dell’abrogazione del Reddito di Cittadinanza, aggiornata coi dati più recenti.

Poco meno di due anni fa scrivevamo a proposito dell’abolizione del Reddito di Cittadinanza voluta dall’attuale Governo, in quanto convinti che il dibattito fosse stato viziato da alcuni elementi che avevano reso difficile comprendere fino in fondo il significato politico della controriforma governativa: lo scontro fra chi difendeva il RdC e quanti invece volevano eliminarlo si era svolto soprattutto attorno alla tragedia di quei 130.000 mila nuclei familiari (14,8% sul totale) ai quali era stato tolto il sussidio. Tuttavia, i problemi andavano ben oltre le sofferenze economiche e di vita alle quali le famiglie in questione avrebbero dovuto fare fronte… A nostro parere, l’aspetto principale consisteva nel tentativo di ridurre il costo del lavoro dei cosiddetti working poor, di quei lavori che già venivano pagati pochissimo, con orari spesso estenuanti, in un contesto di forte deregolamentazione normativa, di ricatto e di assai irrisori e sporadici controlli sulle imprese. In tal senso non potevamo non evidenziare il carattere parziale e per certi versi fuorviante del dibattito inscenato in Parlamento nel corso dell’estate del 2023. Ci si era concentrati su un solo aspetto (il 14,8% di revoche), guardandosi bene dal discutere dei caratteri complessivi della riforma, sì da evitare che questi acquisissero una proiezione mediatica.

Il silenzio aveva poi riguardato anche un altro aspetto, quello della riduzione degli anni di residenza necessari per percepire il Reddito (o, meglio, il sussidio che andrà a sostituirlo) da 10 a 5. Un provvedimento che avvantaggia gli italiani all’estero, certo, ma che in primo luogo viene incontro a lavoratori e lavoratrici immigrati. Tale riduzione di certo non era stata dovuta a una battaglia “all’ultimo sangue” ingaggiata dal PD in Parlamento, derivando invece dalla promulgazione di una procedura d’infrazione contro l’Italia da parte della Commissione Europea1, 2. Questa era motivata dal fatto che il limite di 10 anni avrebbe compromesso la libera circolazione della forza-lavoro all’interno dell’area comunitaria, disincentivando i cambi di residenza transnazionali dei lavoratori a causa della paura di perdere il sussidio. Insomma, dietro la citata riduzione vi era una pressione esterna, ancorata a una ratio economica, e non certo un improbabile recupero di una spinta umanitaria e solidale da parte dell’esecutivo Meloni… tanto più che inizialmente c’erano stati attacchi alla legge sul RdC, provenienti da destra, motivati proprio dal fatto che questa avrebbe procurato all’Italia una procedura d’infrazione; il cui contenuto, del resto, era stato liberamente interpretato: «La Commissione pretenderebbe infatti che il sussidio sia esteso anche agli stranieri di paesi UE appena arrivati in Italia»3. Dunque… l’impressione è che originariamente il Governo avesse voluto usare il pretesto dell’infrazione europea per attaccare la legittimità della legge sul Rdc, senza entrare nello specifico della procedura europea (che all’Italia chiedeva solo la riduzione degli anni di residenza richiesti da 10 a 5), così da ottemperare successivamente al dettame della Commissione, in silenzio – come è avvenuto –, senza doversi spiegare con la componente xenofoba del proprio elettorato.

Il costo del Reddito di Cittadinanza

Verifichiamo quanto costasse il RdC allo Stato. La media dei nuclei beneficiaria del RdC «da aprile 2019 (nascita del RdC) a giugno 2023 (ultimo anno del RdC) è di 1.026.9224. Ora, per lo Stato il costo mensile su base annua ammontava a circa 8,5 miliardi5 (incluse, in quest’ultimo dato, le spese per la Pensione di Cittadinanza). Se si prendono come termini di paragone le altre voci del bilancio INPS salta subito all’occhio come l’impatto del RdC sui conti fosse praticamente trascurabile, trattandosi di cifre limitate e costanti negli anni. Per farvi un’idea considerate che i soli contributi dovuti, ma non versati, dalle imprese all’INPS nel 2023 ammontavano quasi a 134 miliardi di €6 (comprensivi dei contributi dei lavoratori che, però, ne costituiscono minima parte), rappresentando per di più solamente il 70,4%7 del totale dei crediti del nostro principale ente previdenziale… E allora, per quanto nell’odierno sistema socio-economico la sostenibilità di bilancio di una misura di welfare state dipenda dalle risorse a disposizione del Governo, non si potrà mai dimostrare che l’abrogazione del RdC sia stata un provvedimento d’emergenza, necessario per salvare i conti pubblici del Paese intero, e che quindi il sacrificio di alcune centinaia di migliaia di famiglie fosse irrinunciabile.

La cancellazione del Reddito di Cittadinanza

Come da Finanziaria (L. 197/2022), il RdC è rimasto disponibile fino al 2023 ma fino a un massimo di sette mensilità – fatte salve le famiglie con membri disabili, minori o dai 60 anni in su (art. 1, cc. 313 e 314) e quelle seguite dai servizi sociali8. Inoltre sono da subito cambiati i requisiti per riceverlo, in quanto si è voluto obbligare il singolo cittadino ad accettare la prima offerta di lavoro (quando invece prima aveva due possibilità di rifiuto). Volendo dare uno sguardo ai dati – tolti i casi di sospensione del Reddito, i ritardi di tipo amministrativo e le nuove richieste di fruizione del sussidio pervenute successivamente al 1° gennaio 2023, che non figurano nelle statistiche dell’INPS – risulta che i percettori di RdC siano passati dagli 895.7239 nuclei familiari di giugno 2023 ai 763.03110 di settembre, per effetto del limite di sette mensilità imposto da Meloni. Una riduzione, quindi, di poco oltre le 130.000 unità.

Per evitare ripercussioni eccessivamente gravi il Governo ha pensato a un ammortizzatore sociale in grado di fornire loro una copertura, sia pur minima, dopo la perdita del RdC. Tale misura è stata denominata Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e consisteva originariamente in un contributo di 350 € al mese, quando col RdC l’importo medio mensile era quasi 600 €. Inoltre, per formalizzare l’accesso a SFL il percettore avrebbe dovuto dimostrare di essersi già recato presso tre agenzie interinali11 o centri per l’impiego (art. 12, c. 5).

In passato avevamo scritto di come le nuove misure assistenziali del Governo fossero palesemente insufficienti per vivere. Non per caso gli importi sono stati aumentati, come vedremo.

Assegno di Inclusione e obbligo al “lavoro povero”

Può usufruire del SFL anche il percettore dell’Assegno di Inclusione (AdI), il sussidio che è andato a sostituire il RdC a partire dal 2024. L’Assegno, istituito col D.L. 48/2023, è destinato esclusivamente a famiglie con almeno una persona minore, disabile o dai 60 anni in su – purché chi ne fa richiesta sia residente da almeno 5 anni in Italia, sia cittadino UE o suo familiare – (art. 2) ed è condizionato all’adesione a «un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa» (art. 1). In origine il limite Isee per percepire il sussidio era lo stesso del Reddito di Cittadinanza, 9.360 € (art. 2), con un importo minimo più basso (450 € al mese, art. 3). A partire dal 1° Gennaio 202512 è stato elevato a 10.140 €, con importo minimo di 480 €.

AdI, dunque, nasce e continua a esistere come una misura che eroga risorse più modeste rispetto al RdC ma allo stesso tempo impone obblighi di lavoro molto più gravosi. Tanto per cominciare, col Reddito la prima offerta di lavoro doveva distare massimo 100 km, o 100 minuti di tragitto, dalla residenza del cittadino (D.L. 4/2019, art. 4, c. 9), ed era possibile rifiutare le prime due proposte per accettarne una terza. Quelle successive alla prima presentavano margini per il rifiuto via via peggiori, certo… ma il quadro rimaneva nettamente preferibile, perché con l’Assegno di Inclusione ci si trova a dover accettare obbligatoriamente la prima offerta, su qualunque luogo nel territorio nazionale, eccezion fatta per i lavori a tempo determinato (anche in somministrazione interinale), che proprio perché hanno un termine non possono determinare il trasferimento geografico di una famiglia e quindi devono essere situati entro 80 km dalla residenza (D.L. 48/2023, art. 9)13.

A parere degli scriventi era proprio questa la principale ragione della riforma: non tanto il risparmio economico, che c’è ma è di entità trascurabile, quanto la possibilità di abbassare ulteriormente il costo del lavoro di quei settori tradizionalmente appannaggio di contratti precari e sottopagati (nonché di una forte deregolamentazione normativa) che vengono spesso gestiti da micro-aziende e cooperative in appalto e subappalto di imprese più importanti. Ammortizzando i costi delle attività economiche tramite, appunto, contratti di appalto al ribasso, queste ultime riescono indirettamente ad abbassare il costo del lavoro e, di conseguenza, a concentrare i profitti nelle proprie mani, incrementando i margini di competitività sul mercato. Chiaramente una legge che istituisca un salario minimo sarebbe nettamente in controtendenza perché imporrebbe, all’opposto, un innalzamento dei salari proprio nei lavori meno pagati, determinando la rottura del meccanismo appena descritto. Non stupisce perciò il voto contrario del CNEL sul merito14. Certo, un salario minimo avrebbe il pregio di portare a un maggior controllo dei processi di reperimento di quella che è stata etichettata come “disoccupazione stagnante” [M. Donato, G. Pala, 1999], ossia di quei disoccupati che oggi trovano occupazioni saltuarie, intermittenti, molto precarie, ecc., entrando e uscendo continuamente dal mercato del lavoro e determinando, in questo modo, una limitata capacità di ottemperare efficacemente alle frequenti esigenze imprenditoriali di forza-lavoro extra, causate dalle fluttuazioni di mercato. E difatti uno dei principali obiettivi della trasformazione del RdC in AdI era proprio questo: incrementare la reperibilità e il controllo della forza-lavoro posta in condizioni di disoccupazione stagnante al fine di compensare alcune fluttuazioni del mercato e di ridurre i costi di produzione in alcuni settori economici (in primis i servizi e la logistica di magazzino). Come? Innanzitutto incrementando il controllo, la schedatura e la coercizione dei lavoratori aderenti al sussidio, come vedremo fra poco.

Ma non solo. Sorprenderà sapere che oltre ad aver ridotto l’entità del sussidio la legge al contempo ha reso tutti i lavori a intermittenza e/o stagionali che il soggetto accetti nulli per il computo del proprio Isee (almeno fino a 3.000 € di guadagni), cosicché egli non abbia timore di prendere un lavoro saltuario e sottopagato per integrare la miseria di AdI e gli imprenditori possano continuare a tener bassi i salari15. Col RdC, ai fini Isee tali lavori erano computati al’80% (sempre entro i 3000 €)16. Se, dunque, durante le estati prima il problema era che non si trovavano più lavoratori disposti alle paghe da fame di alcuni settori (come quello dell’alloggio turistico o quello degli stabilimenti balneari, ad esempio) a causa del fatto che parecchi di loro percepivano il RdC, il nuovo sussidio non basta più e costoro sono potuti tornare a lavorare sotto sfruttamento senza nemmeno la paura di perderlo, dato che i nuovi introiti non vengono calcolati per l’Isee. Bene, dunque, per questi lavoratori casualmente fortunati, ma “strano” che rimangano fuori le categorie dei dipendenti a progetto, di quelli delle multiservizi in appalto, ecc., che spesso vivono condizioni salariali peggiori dei lavoratori a intermittenza17. Una misura di sostegno alla piccola imprenditoria del settore? Un incentivo alla stabilizzazione di un sistema di sfruttamento del lavoro a basso costo?

Abbiamo avuto in ragione, in passato, a denunciare l’abolizione del Reddito e la sua sostituzione con AdI come una norma sul “lavoro povero”. Nel farlo denunciavamo anche l’assoluta insufficienza degli importi del nuovo sussidio. Ebbene il Governo ha dovuto ravvedersi, correggendoli verso l’alto. Innalzando la soglia massima ISEE per l’accesso ad AdI si è aumentato automaticamente l’importo destinato alle famiglie. Quest’ultimo, difatti, si calcola in modo tale che, crescendo la soglia, aumenta il sussidio a cui si ha diritto18. Naturalmente il calcolo di AdI rimane meno conveniente rispetto al RdC, ma dobbiamo comunque segnalare l’aumento, che va dai 50 ai 90 € circa19. Coloro che stanno pagando un canone di locazione, inoltre, godranno della possibilità di accedere ad AdI fino a un reddito familiare di 10.140 €, quando prima era di 6.000 €. Per tutti gli altri il limite è aumentato a 6.500 €20.

Un altro beneficio proviene da una norma di semplificazione amministrativa, che rende automatico il riconoscimento di un carico di cura quando l’INPS è in possesso di informazioni adeguate sullo stato famigliare. Un carico di cura è il doversi prendere cura di bimbi piccoli, di un anziano o di una persona disabile, il che attribuisce un punteggio extra e dà diritto a un importo mensile più alto. Purtroppo in passato molti non ne facevano richiesta, oppure mancavano i necessari accertamenti, ma il problema sembra essere stato risolto e per questi nuclei, circa 72.000 su oltre 460.000, si segnala un aumento sui 190 €21. Ad ogni modo, «complessivamente, Dall’entrata in vigore della prestazione (gennaio 2024) e fino al mese di marzo 2025, l’importo medio mensile è stato pari a 638 euro», leggermente più alto di quello che veniva percepito col RdC anni fa, ma calcolando il costo dell’inflazione il valore reale dell’importo diviene nettamente inferiore.

In ultimo ci teniamo a sottolineare un aspetto che non è mai uscito fuori, per quanto è a conoscenza di chi scrive: il percettore di AdI, se non è tenuto agli obblighi di lavoro (ossia se è egli stesso anziano o disabile), per integrare l’esiguità dell’Assegno può richiedere di ricevere, in aggiunta, il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Però, in quel caso, i disabili dovranno lavorare. Incredibile… Per prevedere una tale misura il Governo doveva essere perfettamente consapevole del fatto che l’Assegno di Inclusione non sarebbe stato sufficiente per tutte le famiglie. L’articolo incriminato è il numero 6, c. 5, del solito D.L. 48/2023. In esso si fa esplicita esclusione delle persone affette dalle disabilità elencate nel D. M. del 5 Febbraio 1992, nel quale però si dice che, per essere considerati invalidanti, «Tutti i disturbi del comportamento (…), debbono essere associati ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici e/o neuropsicologici»22. Questo vuol dire che la quasi totalità delle persone affette da disabilità comportamentale è obbligata ad accettare qualsiasi offerta di lavoro, a qualsiasi distanza da casa – pena: il rimanere senza soldi in tasca.

Anche sul SFL il Governo ha dovuto ritoccare all’insù i vari parametri, portando la soglia ISEE dai 6.000 ai 10.140 €, elevando l’importo da 350 a 500 € e, in ultimo, introducendo la possibilità di una proroga della durata massima di dodici mesi, «qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione»23.

Nel corso dei suoi primi anni di esistenza, SFL ha contato «un massimo di 72 mila beneficiari nel mese di ottobre [2024], valori comunque largamente al di sotto di quelli attesi»24. Sul totale, al momento «quasi 2 mila persone stanno usufruendo della possibilità prevista dalla novella normativa di prorogare il beneficio, alla scadenza dei primi 12 mesi, per un massimo di ulteriori 12 mesi»25.

Controllo e schedatura dei lavoratori

L’obiettivo di abbassare il costo del lavoro nei settori del cosiddetto “working poor”, nonché di aumentare la reperibilità della forza-lavoro ivi operante e la possibilità di organizzarla in maniera efficace, non può essere raggiunto soltanto a “colpi di legge”. È necessario coartare i lavoratori ad accettare lavori precari e sottopagati predisponendo un impianto repressivo e di controllo.

In tal senso, già in origine la legge sul Reddito di Cittadinanza (D. L. 4/2019) esprimeva una tendenza d’indirizzo, imponendo ai lavoratori la comunicazione del salario percepito (art. 3, c. 8): nelle Comunicazioni Obbligatorie, invece, normalmente il datore di lavoro deve inserire solamente il Contratto Collettivo e il livello d’inquadramento del dipendente, da cui il Ministero del Lavoro desume poi la retribuzione minima ma non quella effettiva. Vista alla luce dei successivi sviluppi legislativi, tale norma appare perciò come l’inizio di un processo di progressiva schedatura dei lavoratori percettori dei sussidi e, quindi, appartenenti alle fasce salariali più basse. Tale processo è proseguito con la Finanziaria per il 2023, secondo cui «Le regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza» (art. 1, c. 315), ma è col D. L. 48/2023 che l’impianto di controllo è stato dispiegato:

schedatura dei lavoratori, tramite l’istituzione del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) (art. 5, c. 1). Per ricevere l’AdI è obbligatoria l’iscrizione a SIISL, la piattaforma INPS per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione. Con l’iscrizione, i dati del lavoratore vengono trasmessi «ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro [agenzie interinali] e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione (…), nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro» (art. 4, c. 1). La trasmissione dei dati alle agenzie interinali è stata la principale novità rispetto alla legge sul RdC26 e non ha riguardato solo i percettori di AdI ma anche quelli di SFL e NASPI (art. 13), determinando con ogni probabilità un incremento delle offerte di lavoro e un abbassamento del livello salariale medio proposto. L’iscrizione a SIISL comporta poi l’attivazione dei servizi sociali entro 120 giorni e un appuntamento obbligatorio presso gli stessi massimo ogni 90 giorni, per aggiornare la propria posizione. Pena, la sospensione di AdI (art. 4, c. 4). In ultimo era fatta delega al Ministero del Lavoro a produrre disposizioni che stabiliscano «le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo [SIISL] per la ricerca di personale» (art. 5, c. 3). Un’apertura al privato che accredita le aziende come soggetto attivo per l’attuazione di questa misura di welfare state, abilitandole alla ricerca di lavoratori tramite SIISL. Un’apertura per ora parziale, che potrebbe diventare più radicale in futuro27, ma che comunque non esclude le aziende completamente private in quanto queste possono delegare a un’agenzia interinale la ricerca di manodopera su SIISL;

estensione degli obblighi di lavoro e formazione a tutti i componenti della famiglia tra 18 e 59 anni che siano abili al lavoro. Costoro saranno inviati al Centro per l’Impiego entro 60 giorni dalla richiesta di AdI per la «sottoscrizione del patto di servizio personalizzato», e successivamente ogni 90 giorni per effettuare periodici aggiornamenti sulla base della situazione lavorativa (art. 4, c. 5 e art. 6, c. 4), pena la decadenza dal beneficio (art. 12, c. 8). In casi particolari i servizi sociali possono predisporre modifiche e adeguamenti ad hoc, se concretamente motivati (art. 4, c. 6);

predisposizione di un impianto di controllo. Controlli ispettivi sono svolti dall’Ispettorato Nazionale Lavoro e dai Carabinieri della Tutela Lavoro, mentre l’accesso a SIISL e a tutte le altre informazioni e banche dati già a disposizione del personale ispettivo INPS viene esteso all’Ispettorato, di nuovo, e alla Guardia di Finanza (art. 7, c. 1). Da parte del Ministero del Lavoro è inoltre prevista l’elaborazione di un piano triennale per contrastare la percezione illegittima di AdI (art. 7, c. 4), e ai Comuni viene affidato «l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio» (art. 8, c. 11). Infine, con AdI sono concessi prelievi in contanti limitati (massimo 100€ al mese circa) (art. 4, c. 8).

Già con la L. 147/201728 era stato creato un sistema informatizzato unico per il controllo sulle percezioni delle prestazioni assistenziali; tale sistema è stato progressivamente implementato, sviluppando una nuova grande banca-dati complessiva sul lavoro “povero” e sulle famiglie in difficoltà economica. La percezione illecita del sussidio, fenomeno verificatosi fin dall’inizio del RdC, rischiava in effetti di aumentare col passaggio a una misura più modesta quale è AdI. Tuttavia la combinazione delle operazioni di schedatura della forza-lavoro con quelle di controllo dell’adempimento agli obblighi di legge, seppur comprensibile sul piano del diritto in relazione all’illecito di cui sopra, è in realtà la base per far accettare le condizioni d’impiego inadeguate previste per i lavoratori più poveri e innesca un meccanismo di graduale e progressivo peggioramento delle stesse. Tanto più se si pensa al fatto, fondamentale, che d’ora in poi se un qualsiasi componente del nucleo si licenzia volontariamente dal lavoro (anche un ragazzo, lo ricordiamo), tutto il nucleo perderà diritto al sussidio (art. 2, c. 3). Infine un ultimo dato: sulle «334.750 domande di ADI e 40.876 domande di SFL prive di requisiti» intercettate nel corso del 2024, una parte risultava irregolare per mancate comunicazioni, da parte del lavoratore, dell’inizio di un nuovo lavoro o della fine del precedente. Non siamo a conoscenza di dati precisi sulle percentuali relative ai tipi di irregolarità riscontrate, ma non servono per capire che in questi casi di norma il tentativo sia di nascondere variazioni del reddito familiare per sbarcare meglio il lunario, ragion per cui alla base non vi è un elemento di corruzione morale;

predisposizione di un impianto repressivo. Per quanto riguarda pene e sanzioni previste in caso di illecito si ricalca più o meno il vecchio impianto della legge sul Reddito di Cittadinanza. È prevista la reclusione (da 2 a 6 anni) per la presentazione di documenti falsi o attestanti il falso (art. 8, c. 1) e per «L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari» (art. 8, cc. 1 e 2). Un lavoratore in difficoltà economica, dunque, non può accettare un lavoro in nero per paura della reclusione, anche se la colpa è del datore di lavoro che non vuole assumerlo con regolare contratto. Potrà però accettarlo dai gestori di stabilimenti balneari e via dicendo: ricordiamo che il lavoro stagionale non concorre a formare l’ISEE. Oltretutto, in aggiunta alla decadenza dal beneficio è prevista l’impossibilità di richiederlo nuovamente prima che siano trascorsi dieci anni dalla sentenza definitiva (art. 8, c. 3). Per qualsiasi altra inadempienza, ossia se un qualsiasi componente del nucleo non si presenta ai centri per l’impiego, non lavora, dichiara il falso, non effettua le comunicazioni dovute, ecc., è prevista la semplice decadenza da AdI (art. 8, c. 6).

Sgravi e incentivi alle imprese

Per l’assunzione di lavoratori con AdI è previsto un corposo esonero contributivo, del 100% per un anno («se a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato», mentre in caso di contratti precari l’esonero è del 50%) e fino a un massimo di 8.000 € per lavoratore. L’esonero viene esteso a 24 mesi per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato (art. 10, cc. 1 e 2). Sono previste sanzioni per le aziende che decidono indebitamente di non versare i contributi, ma allo stesso tempo il termine per la notifica allo Stato dei mancati versamenti passa da 90 giorni al «31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione» (art. 24, c. 2), rendendo loro molto più semplice correre ai ripari ed effettuare i versamenti, in caso di controlli, senza incorrere in sanzioni. Inoltre si ricordi che tutte le agevolazioni citate sono aggiuntive rispetto a quelle già previste per le stesse ragioni: 8.000 € di sgravi contributivi per la trasformazione di un determinato in indeterminato e per l’assunzione di donne disoccupate29; recupero dei versamenti contributivi in 8 anni tramite sgravi fiscali30.

Ad ogni modo, i nuovi incentivi alle imprese ci sono finora costati mediamente 140 milioni all’anno + 45 milioni circa per SFL (oltre 100 milioni l’anno per il 2023 e il 2024) (art. 13, cc. 8 e 9).

Sono previsti anche degli incentivi per le agenzie interinali, alle quali per ogni assunto è riconosciuto un contributo statale pari al 30% di 8.000 € (art. 10, c. 4)31. Spesso, poi, le agenzie interinali sono anche agenzie formatrici e, quindi, prendono i soldi sia per la fornitura di manodopera che per le attività formative e di orientamento. Attribuire loro compiti di questo tipo, del resto, ha una duplice valenza: da una parte depotenziare definitivamente la formazione erogata dalle strutture pubbliche, dall’altra aumentare il numero di enti formatori che potranno presentarsi nella doppia veste di formatori e datori di lavoro.

Per gli incentivi alle agenzie interinali e a una serie di enti, nel Decreto considerati congiuntamente (università pubbliche e private, enti del terzo settore e imprese sociali), è stata prevista una copertura statale di circa 9 milioni di € annui + 1,5 milioni all’anno per SFL (6,1 per il 2023). Complessivamente, sgravi e incentivi pesano sul bilancio per circa 250 milioni, su un totale di quasi 6 miliardi annui per AdI e 800 milioni per il SFL (art. 13, cc. 8 e 9).

Funzione politica dei sussidi

È nostra opinione che RdC e AdI, sebbene presentati come misure di sostegno a settori della popolazione estremamente poveri, quando non proprio in via di emarginazione, siano in realtà principalmente ammortizzatori sociali che servono a limitare i danni causati dalla precarizzazione e pauperizzazione del lavoro dipendente in azienda. La loro funzione politica sarebbe perciò quella di coprire parte delle conseguenze di decenni di politiche neo-liberiste (dalla precarizzazione del lavoro alla deregolamentazione e all’abbassamento dei salari reali), che hanno enormemente avvantaggiato le imprese. Tali sussidi vengono finanziati dallo Stato nell’ottica strategica di investire capitali sulla riduzione del costo del lavoro: un settore di lavoratori poveri disciplinato e controllato, obbligato ad accettare qualsiasi lavoro (pena la perdita del sussidio), vuol dire in termini economici una pura e semplice riduzione del costo del lavoro.

Vediamo se è veramente come abbiamo detto. Un primo dato è il confronto tra i flussi in entrata e quelli in uscita, ossia fra chi percepisce il sussidio per la prima volta e chi smette di percepirlo perché è riuscito ad arrivare a un incremento di reddito. Ebbene, i primi sono stati sensibilmente più dei secondi fino al 2021, quando è cominciata la ripresa economica del post-pandemia che ha portato a una certa progressiva riduzione del tasso di disoccupazione: «La lettura congiunta dell’andamento dei nuclei beneficiari del RdC con il tasso di occupazione suggerisce che il ricorso al sostegno si è acuito nelle fasi più severe della pandemia, mentre vi è stato un progressivo abbandono della misura nel periodo di ripresa economica. La fruizione del RdC appare quindi condizionata dall’andamento del ciclo economico più che costituire una forma di assistenzialismo sociale [grassetto nostro]»32. Non solo: la fruizione del RdC non sembra in grado di determinare, di per sé, il reinserimento del fruitore nel mercato lavorativo, in quanto chi inizia a percepire il Reddito non risulta capace di migliorare le proprie condizioni di vita a meno che non siano le condizioni economiche generali a migliorare (riduzione del tasso di disoccupazione). È vero che si registra «un miglioramento significativo della quota di occupati tra i percettori di RdC dopo la cessazione del programma. La quota degli occupati [esclusi i nuclei con disabili e anziani] passa, infatti, dal 14% nel dicembre 2022 al 18% nel 2023, fino ad attestarsi al 23% a dicembre del 2024»33. Tuttavia è altrettanto vero che la quota di occupati con AdI e SFL è più bassa, rispettivamente del 14% e 15%. Ciò testimonia un tasso di occupazione inversamente proporzionale all’entità del sussidio: per converso si potrebbe ipotizzare che più questo è alto, più sarà facile il reinserimento lavorativo. Non per caso gli ex percettori di RdC che non hanno fatto domanda né per AdI, né per SFL risultano occupati al 30%34. In generale, comunque sia, dai dati sul tipo di occupazione trovato tramite SIISL35 si può desumere una netta prevalenza di lavori operai, quindi scarsamente retribuiti e possibilmente temporanei e precari.

Un secondo elemento da considerare per comprendere l’utilità di RdC, infatti, è la tipologia di lavoro cui i fruitori vanno incontro. Secondo un rapporto Istat del 2020 tra i fruitori dei sussidi si registra «una notevole diffusione delle tipologie più deboli e precarie del lavoro dipendente e delle professioni, queste ultime essenzialmente non qualificate e legate a filiere piuttosto definite: agricoltura, costruzioni, imprese di pulizia, servizi domestici, servizi ricettivi e di ristorazione»; un quadro che fa emergere «sia le specializzazioni settoriali delle occupazioni [come appena detto], sia la natura precaria dei rapporti di lavoro sia, infine, l’esiguità delle retribuzioni»36. Per essere chiari, secondo lo stesso documento le mansioni più frequenti sono: cameriere, muratore, bracciante agricolo, facchino, addetto alle pulizie, autista, venditore37. È chiaro che non si tratta di lavori di per sé in grado di garantire l’uscita da una condizione di bisogno.

Un terzo e ultimo dato che va esaminato è quello sui titoli di studio posseduti dai fruitori di RdC: nel 2020, a fronte di 2,3 milioni di fruitori aventi la terza media, vi erano 42 mila laureati e 730 mila diplomati38. Un terzo (il 33,7% circa), quindi, aveva un titolo di studio che gli avrebbe consentito di svolgere lavori diversi e più qualificati, che nelle statistiche sui primi dieci mestieri a cui si accede più frequentemente tramite il Reddito, semplicemente, non compaiono. Un altro indice della reale funzione di tali sussidi, che pur ponendosi l’obiettivo di formare e specializzare quei settori marginali e poveri della forza-lavoro cui vanno incontro non riescono a risultare efficaci e riproducono, al contrario, meccanismi di precarizzazione progressiva. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha addossato la colpa «alle scarse qualifiche professionali dei destinatari delle politiche di sostegno che dovevano essere inseriti nel mercato del lavoro»39 (oltre che a difficoltà della macchina amministrativa). Nonostante i 4,4 miliardi affidati all’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro per i programmi di formazione40 e i fondi erogati alle agenzie interinali per formare i propri iscritti, con AdI le cose non sono cambiate molto. Su un totale di oltre 3 milioni di iscritti a SIISL il titolo di studio prevalente rimane nettamente quello di licenzia media inferiore, mentre complessivamente «oltre il 31% [degli utenti] risulta senza esperienze lavorative»41. Si registra un miglioramento delle assunzioni per alcune posizioni da “aristocrazia operaia”, come l’addetto alla gestione dei magazzini o, al limite, il manutentore industriale, ma l’impressione è che non vi sia un reale collegamento con le competenze ricercate dalle aziende. Un nuovo fallimento delle politiche attive del lavoro, dopo quelle attuate negli anni del RdC, sarebbe una conferma ulteriore della reale funzione politica di questa riforma: precarizzare, abbassare i salari, irreggimentare la forza-lavoro e ghettizzarne gli strati più poveri. Ma cosa ne dicono i suoi fautori, in primis Fratelli d’Italia?

Il programma di FdI: galera per il lavoro salariato

Quella relativa alla destra sociale è una leggenda tra le più dure a morire. In ultima analisi, essa si basa su roboanti proclami in favore dei diritti della classe lavoratrice, che lo Stato garantirebbe in cambio della rinuncia a qualsiasi spinta conflittuale. In sostanza chi lavora dovrebbe disporsi con gioia e spirto di sacrificio a servire la patria, perseguendo la concordia con imprenditori altrettanto inclini a operare per la crescita della nazione e quindi meno egoisti del solito. Ora, la storia si è ampiamente incaricata di dimostrare che, senza una strenua difesa dei propri interessi di classe, mai subordinati ad altre istanze, la classe lavoratrice non ha mai ottenuto nulla di serio. E se al riguardo ci fossero ancora dei dubbi, le leggende relative a una “destra dalla parte dei lavoratori” sono state sonoramente smentite dall’operato del governo Meloni. Da subito il partito-perno dell’esecutivo in carica (FdI) ha rivelato forti convergenze con quel PD che è il cardine della “sinistra” governista e confindustriale. Entrambe le forze si muovono nel solco tracciato da Mario Draghi, Presidente della BCE dal 2011 al 2019 e a capo del governo italiano nel biennio 2021-2022. Il che vuol dire sostegno a nuove e massicce privatizzazioni, continuo attacco alle pensioni e compressione dei diritti di chi lavora.

Magari, la destra postfascista a questo quadro ha aggiunto qualcosa di suo, come per l’appunto lo smantellamento di quel Reddito di Cittadinanza che consentiva a molte persone in difficoltà di soddisfare alcuni bisogni primari. Nel farlo, Meloni, il suo partito e il suo governo hanno rivelato una ferrea determinazione e ciò ha portato diversi osservatori a parlare di una “destra che odia i poveri”. In principio, una simile formulazione poteva anche andare bene, nel senso che si trattava di un modo iniziale per demistificare la retorica circa la sensibilità sociale dei postfascisti. A lungo andare, però, essa ha finito per confinare il discorso in un ambito, quello della predica morale, che tutto può fuorché impensierire l’attuale Governo.

Sotto questo profilo, maggiore lucidità viene espressa dai sindacati di base, che associano la cancellazione del RdC alla volontà di estendere l’area del lavoro povero e di abbassare ulteriormente i salari di tutti.

Certo, questa intuizione del sindacalismo di base andrebbe ulteriormente sviluppata, magari ricollegandosi alla visione economico-sociale propria del Governo e in particolare della forza politica in essa dominante. Alcuni aspetti di questa impostazione sono stati precisati in quegli Appunti per un programma conservatore(2022), di cui è particolarmente interessante analizzare il primo capitolo, curato dall’attuale Ministro della Difesa, l’imprenditore Guido Crosetto. Parliamo di un personaggio che la stampa italiana indica da sempre come voce moderata del partito, sia per la sua attenzione agli equilibri istituzionali sia per la disponibilità a dissociarsi dalle forme di razzismo più plateali (lo attesta in particolare il suo intervento nella vicenda legata al generale Vannacci). Tuttavia, nel testo richiamato egli si è spinto così in avanti, nel teorizzare la coercizione del lavoro salariato, che dure critiche sono pervenute persino dal quotidiano della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), l’Avvenire.

Il lavoro, infatti, è considerato come un obbligo giuridico, tanto che di pagina in pagina si definisce un contesto in cui un giovane risulta «vincolato ad accettare l’offerta di lavoro per sé, per la sua famiglia e per il paese». Per quanto concerne l’incontro tra domanda e offerta, si teorizza l’adozione di un «sistema di intelligenza artificiale che rintracci l’elenco dei giovani che terminano ogni anno le scuole superiori e l’università e li agganci a imprese del settore, agenzie per il lavoro e centri per l’impiego». Dunque, ci riferiamo a un meccanismo che si attiva a prescindere dalla volontà dei giovani, in ogni caso impossibilitati a rifiutare le offerte, pena l’innesco di un sistema sanzionatorio. Ora, il senso di questa proposta lo descrive proprio il quotidiano cattolico: «Quale, fra le imprese, sarebbe più costretta ad alzare i salari o a migliorare le condizioni contrattuali, se i giovani formassero l’inesauribile esercito dei coscritti al lavoro?»42.

Un altro aspetto rilevante degli Appuntiè il modo d’intendere la lotta al lavoro nero. Che non viene fatta passare per maggiori controlli sull’operato delle imprese, anzi: l’osservazione permanente dovrebbe riguardare proprio i lavoratori, quasi fossero loro i responsabili della situazione. Nel testo si parla in particolare di sottoporre «costantemente (financo tutti i giorni) le persone prive di lavoro a un obbligo formativo permanente». Un’ipotesi autoritaria e anche di difficile attuazione pratica, il cui senso, però, non è quello di sconfiggere il lavoro nero. Bensì di aumentare la pressione nei confronti dell’esercito di coscritti di cui si diceva prima. Certo, quando è intervistato dallo stesso Avvenire43 Crosetto cerca di indorare la pillola, trasformando l’obbligo al lavoro in una provocazione culturale. Tuttavia, la filosofia di fondo degli Appuntiè stata tutt’altro che smentita, dato che lo stesso ha anche precisato che «lavorare è un dovere morale per sé stessi, la propria famiglia, la comunità nazionale». Il che, uscendo dalla sfera puramente teorica, può avere precise conseguenze, presentate in questi termini dal politico-imprenditore in questione: «se sei un disoccupato e continui a rifiutare le offerte che ti vengono proposte perdi il diritto ad aiuti pubblici». Certo, il discorso risulta più sfumato rispetto al testo, ove si propugnavano sanzioni per i rei di rifiuto del lavoro, ma la sua portata sostanziale rimane notevole.

Ma torniamo all’idea, in precedenza accennata, di controllare i disoccupati. Nella già citata conversazione con il quotidiano dei vescovi, Crosetto distingue tra il «lavoro nero di necessità» e quello di «convenienza». Certo, non sembra escludere controlli nei confronti degli imprenditori che lo utilizzano, rei di far «concorrenza sleale» ai colleghi onesti, però l’obiettivo da colpire risulta costituito da chi, «in cassa integrazione, incassa il sussidio e lavora in nero per convenienza sua e dell’impresa che lo ingaggia». Onde contrastare questo comportamento, il tempo dei cassintegrati andrebbe riempito con «lavori utili alla comunità o programmi di formazione». A noi pare che il fenomeno venga strumentalmente ingigantito ma, anche se fosse diffuso come si dice, non se ne dovrebbe ignorare la ragione di fondo: per sbarcare il lunario non basta l’80% di salari già bassissimi e inadeguati all’odierno costo della vita. Il punto, però, è quello di eliminare qualsiasi ostacolo a forme di rientro nel mondo del lavoro sì ufficializzate (e con tutti i crismi della legalità), ma segnate da condizioni salariali e normative a dir poco pessime.

In ultimo, va detto che nell’intervista all’Avvenire si smentisce l’iscrizione automatica, senza consenso, al sistema che “fa incontrare” domanda e offerta del lavoro, ma forse più per prudenza che per altro. Ovviamente, non tutte le proposte contenute negli Appuntisi potranno tradurre nella realtà e, del resto, si tratta di un documento più ufficioso che ufficiale. Però in esso emerge un’idea precisa dell’Italia: una sorta di galera del lavoro salariato, dove gli imprenditori potranno agire senza vincolo alcuno.

Un quadro siffatto, peraltro, si associa anche a una precisa concezione dei sindacati, che per non risultare fuori luogo dovrebbero specializzarsi nel disciplinamento della forza-lavoro, diventando “educatori” che fanno interiorizzare ai salariati gli obiettivi dello sviluppo economico nazionale.

1 INFR(2022)4024 – Violazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 45, par. 2, TFUE relativamente al reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. A fine 2023 l’Italia si trovava a rischio deferimento alla Corte di Giustizia europea, in quanto non aveva ufficialmente risposto alla Commissione entro il termine concesso (due mesi, scaduti a metà aprile), e in proposito citiamo un’interrogazione parlamentare dell’On. Fabio Porta (PD) del 4/5/2023, consultabile in https://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=74876. La riduzione degli anni di residenza necessari è stata operata direttamente sull’Assegno di Inclusione (D.L. 48/2023, art. 2, comma 2), che sostituisce il RdC, senza correggere la vecchia legge, per cui la procedura d’infrazione non era stata immediatamente archiviata. L’archiviazione è avvenuta il 24 Aprile 2024.

2 Vi è stata anche l’infrazione della Direttiva 2011/95/EU, riguardante il diritto alla libera circolazione dei beneficiari di protezione internazionale sul territorio europeo.

3 Marco Bianchi: Il reddito di cittadinanza è finito nel mirino dell’Unione Europea. In “https://www.italiaoggi.it/news/il-reddito-di-cittadinanza-e-finito-nel-mirino-dell-unione-europea-2594054”.

4 Ibidem, p. 23.

5 Fonte: INPS: Bilancio preventivo 2023. Tomo I, p. 82.

6 Fonte: INPS: Bilancio preventivo 2023. Tomo I, pp. 86 e 87. Il totale dei crediti previsto dall’INPS per il 2023 ammonta a oltre 190 miliardi di €, a fronte di circa 101 miliardi di debiti.

7 Ibidem, p. 87.

8 INPS: Messaggio n. 2632, p. 2; D.L. 48/2023, art. 13, c. 5.

9 Fonte: INPS: Pensione/Reddito di Cittadinanza. Report luglio 2023, p. 24.

10 Fonte: INPS: Pensione/Reddito di Cittadinanza. Lettura dati 20 settembre 2023, p. 12.

11 Oggi chiamantesi “agenzie per il lavoro”, in base al D. Lgs. 276/2003 (art. 4, c. 1).

12 L. 207/2024, c. 198, lett. “a”, n. 1.

13 In un secondo momento il Governo ha parzialmente esonerato dall’accettare la prima offerta di lavoro i genitori di figli di età inferiore a 14, in quanto potranno rifiutare offerte che impongano loro un tragitto superiore agli 80 km.

14 Federico Giusti ed Emiliano Gentili: CNEL e salario minimo. In “https://www.lafionda.org/2023/10/16/cnel-e-salario-minimo/”.

15 L. 197/2022, art. 1, c. 317, lett. a; D. L. 48/2023, art. 3, c. 5.

16 D. L. 4/2019, art. 3, c. 8.

17 Anche se all’art. 9, c. 2 del D. L. 48/2023 è detto che i nuovi redditi da lavoro dipendente che comportino il superamento della soglia reddituale necessaria per aver diritto all’AdI non vengono considerati, a patto che il nuovo rapporto di lavoro abbia una durata fra uno e sei mesi. In questo caso, appunto, AdI viene semplicemente sospeso e riattivato al termine del rapporto.

18 Importo annuo del sussidio = (soglia x scala di equivalenza – reddito familiare) + eventuale ulteriore componente ad integrazione del canone annuo di locazione.

19 Fonte: INPS, XXIV Rapporto Annuale – Luglio 2025, p. 189, Tab. 2.19.

20 L. 207/2024, art. 1, c. 198, lett. “a”, nn. 2.1 e 2.3.

21 Ibidem.

22 D. M. 5 Febbraio 1992, All. 1, “DISTURBI SENSITIVI”, lett. “d”.

23 L. 207/2024, art. 1, c. 198, lett. “c”.

24 INPS, XXIV Rapporto Annuale – Luglio 2025, p. 190.

25 Ivi, p. 191.

26 D. L. 4/2019, art. 6, c. 1.

27 Con il D. L. 50/2022, art. 34-bis, c. 1, ad esempio, si era già permesso alle aziende private di contattare direttamente i fruitori dell’Assegno di Ricollocazione (misura di “sostegno attivo alla ricerca di lavoro” destinata a chi è in NASPI).

28 L. 147/2017, art. 24.

29 L. 197/2022, art. 1, cc. 297 e 298.

30 Nelle modalità indicate da L. 68/1999, art. 13.

31 Nel quarto trimestre 2021 il numero di lavoratori in somministrazione è stato pari a 622.230 occupati, di cui più di 112 mila a tempo indeterminato, il 18,2% del totale. Di questi, 75.108 (12,1%) avevano una missione a tempo indeterminato con l’azienda utilizzatrice. Le agenzie interinali, oltre ai nuovi regali del Governo, guadagnano mediamente il 15% sul costo dell’orario di lavoro e la massima flessibilità degli impiegati risulta conveniente all’azienda utilizzatrice. Fonte: Ebitemp, 2021. In “Valentina Melis e Serena Uccello: Lavoratori somministrati: più 93mila contratti in un anno, ma c’è il rischio stop. Il Sole 24 Ore, 02/02/2022, https://www.ilsole24ore.com/art/lavoratori-somministrati-piu-93mila-contratti-un-anno-ma-c-e-rischio-stop-AEQ2YMAB”.

32 Ufficio Parlamentare di Bilancio: Rapporto sulla politica di bilancio – giugno 2023, p. 140; dati, p. 141.

33 INPS, op. cit., p. 193.

34 INPS, op. cit., pp. 193 e 195.

35 INPS, op. cit., p. 313.

36 Ufficio Parlamentare di Bilancio, op. cit., p. 18.

37 Ibid., p. 25.

38 Ibid., p. 16.

39 Ufficio Parlamentare di Bilancio: op. cit., p. 144.

40 https://www.anpal.gov.it/programma-gol.

41 INPS, op. cit., p. 313.

42 Francesco Riccardi: Il lavoro per Fratelli d’Italia? Tra Orwell e “Hunger Games”, Avvenire, 06/05/2022.

43 F. Riccardi, Lavoro obbligatorio nel programma di FdI? Crosetto: <>, Avvenire, 07/05/2022.

di Emiliano Gentili, Federico Giusti e Stefano Macera