C’è una regola non scritta della comunicazione istituzionale: quando il potere smentisce preventivamente un’accusa che nessuno ha ancora formulato, è lì che bisogna guardare. Il 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, i due decreti legislativi che adeguano l’ordinamento italiano all’AI Act europeo.
In conferenza stampa, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sentito il bisogno di precisare che «non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di Grande Fratello generalizzato». Nessun giornalista glielo aveva chiesto. La smentita è arrivata prima della domanda.
Orwell, evocato per essere esorcizzato, avrebbe apprezzato l’ironia: nel suo romanzo il Ministero dell’Amore si occupava di tortura e il Ministero della Verità di propaganda. Un decreto sulla sorveglianza biometrica presentato con la formula «non sarà un Grande Fratello» appartiene alla stessa famiglia linguistica.
Prima di andare al cuore della questione, il quadro. I provvedimenti sono due, attuativi della legge 132/2025 e del Regolamento europeo 2024/1689.
Il primo decreto disegna la governance: l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sarà l’autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con Bruxelles, AgID l’autorità di notifica, mentre il Garante della privacy conserva la competenza sui sistemi ad alto rischio più delicati — biometria, contrasto ai reati, immigrazione, giustizia, elezioni.
Le sanzioni arrivano a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate. Sul lavoro, il decreto stabilisce che nessuna decisione su assunzioni, sanzioni o licenziamenti potrà essere presa unicamente da un sistema automatizzato: il licenziamento «algoritmico» senza supervisione umana è nullo.
Sono previsti percorsi di alfabetizzazione all’IA nelle scuole, nella PA e nelle professioni, con 100 milioni stanziati sul programma nazionale Scuola e Competenze.
Il secondo decreto è quello che ci interessa maggiormente: disciplina per la prima volta l’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. L’identificazione biometrica in tempo reale negli spazi pubblici — il riconoscimento facciale sulle telecamere, per dirla senza eufemismi — è ammessa in due modalità.
Ex ante, prima della commissione di un reato, per minacce come il terrorismo, la ricerca di persone scomparse o di vittime di tratta: serve la richiesta del questore e l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, per un massimo di 15 giorni. Ex post, dopo un reato, solo per identificare persone già indiziate sulla base di elementi oggettivi.
Vietato lo scraping indiscriminato di immagini dal web e dalle telecamere per costruire banche dati di riconoscimento facciale. Nei casi di «estrema urgenza» la polizia può attivare i sistemi prima dell’autorizzazione, che dovrà essere convalidata entro 48-72 ore, pena la distruzione dei dati.
Sulla carta, un sistema di garanzie. Vediamo ora la carta in controluce.
Il provvedimento viene presentato come «antropocentrico»: «al centro non c’è la macchina ma la persona», ha detto il sottosegretario Mantovano, arrivando a rivendicare la sintonia con l’ultima enciclica papale. È un registro che conosciamo: la legittimazione morale che precede e avvolge il dispositivo tecnico.
Ma la natura di un sistema di sorveglianza non si misura dalle intenzioni dichiarate, e nemmeno dai principi nel preambolo. Si misura dalle procedure, dalle eccezioni e da chi controlla i controllori. Ed è lì che il decreto va letto in controluce.
Si cominci dall’eccezione d’urgenza, che è la porta sul retro dell’intero impianto. La storia delle normative di sicurezza, in Italia e ovunque, racconta sempre la stessa parabola: l’eccezione nasce residuale e diventa prassi.
Se la polizia può attivare il riconoscimento facciale in tempo reale prima dell’autorizzazione, con convalida a posteriori entro 48-72 ore, i dati vengono comunque raccolti.

La «distruzione immediata» in caso di mancata convalida è una garanzia strutturalmente inverificabile dall’esterno: chi certifica che i dati siano stati davvero distrutti? Con quale audit indipendente? Il decreto non lo dice, o non lo dice ancora.
C’è poi un dettaglio tecnico che pesa come un macigno: l’autorizzazione può venire anche dal pubblico ministero, non solo dal giudice. Il PM è parte dell’azione penale, è l’accusa, non un terzo imparziale.
Affidare a chi indaga l’autorizzazione dello strumento con cui si indaga significa indebolire l’unica garanzia che conta, quella della terzietà. Su questo punto il passaggio parlamentare dirà molto sulle reali intenzioni del legislatore.
Anche la «supervisione umana qualificata», la garanzia più sbandierata, regge poco all’esame. «L’IA è uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato: le decisioni finali rimangono sempre dell’essere umano», assicura Piantedosi.
Suona bene. Ma decenni di letteratura scientifica sull’automation bias dicono una cosa precisa: quando un sistema automatico produce un risultato — un match facciale, un punteggio di rischio — l’operatore umano tende a ratificarlo, non a contestarlo.
L’essere umano nel circuito non è un contrappeso: è, nella stragrande maggioranza dei casi, un timbro. Il principio dello human-in-the-loop sposta la responsabilità giuridica sull’operatore senza modificare il comportamento del sistema. È una garanzia formale che assolve il dispositivo.
Infine la sandbox per la polizia, ovvero la normalizzazione che precede il dibattito. Il decreto prevede che le forze dell’ordine possano «sperimentare nuove soluzioni di intelligenza artificiale in ambienti protetti, in particolare ad alto rischio». Tradotto: le capacità di sorveglianza più avanzate entreranno nell’ordinamento in fase sperimentale, lontano dall’attenzione pubblica, e quando il dibattito arriverà saranno già infrastruttura.
È esattamente la traiettoria che abbiamo già visto con SARI Real Time, il sistema di riconoscimento facciale in tempo reale della Polizia di Stato che nel 2021 il Garante della privacy bloccò per assenza di base giuridica.
Questo decreto, letto senza infingimenti, quella base giuridica la costruisce. «Non sarà un Grande Fratello» significa, più onestamente: ora il Grande Fratello ha una procedura.
C’è poi un aspetto che nessuna conferenza stampa ha toccato: su chi verranno usati questi strumenti. Le finalità dichiarate — terrorismo, persone scomparse, vittime di tratta — sono scelte con cura per essere indiscutibili. Chi potrebbe opporsi alla ricerca di una vittima di tratta?
Ma le categorie giuridiche elastiche («minaccia imminente», «elementi oggettivi» di indizio) sono il punto in cui la norma incontra la discrezionalità, e la discrezionalità incontra, storicamente, sempre gli stessi corpi: migranti alle frontiere, manifestanti nelle piazze, marginalità nelle stazioni.
Il Garante, non a caso, conserva la competenza proprio sui sistemi usati per il controllo delle frontiere e dell’immigrazione: è il legislatore stesso ad ammettere, implicitamente, dove sta il rischio.
La sorveglianza di massa, del resto, non è mai stata annunciata come tale. Si è sempre presentata come protezione: dei cittadini, dei deboli, delle vittime. Le istituzioni totali del Novecento — questo giornale lo sa bene — si raccontavano come luoghi di cura. Il lessico della garanzia è il modo in cui il controllo chiede il permesso di esistere.
Un’avvertenza finale, doverosa: siamo all’esame preliminare. I testi passeranno dalle commissioni parlamentari, dalla Conferenza delle Regioni e dalle Authority, e verranno modificati. Quello approvato il 10 giugno è la versione di apertura della trattativa, non la legge. Ed è proprio per questo che il momento di esercitare pressione critica è adesso, non dopo.
I documenti da seguire nei prossimi mesi non sono le conferenze stampa, ma i pareri del Garante della privacy e gli emendamenti in commissione: lì si vedrà se l’autorizzazione resterà anche in capo al PM, se l’eccezione d’urgenza verrà circoscritta, se la sandbox di polizia avrà un controllo indipendente.
Lì, nei dettagli procedurali che non fanno notizia, si deciderà quanto è lunga davvero la distanza tra l’Italia del 2026 e la metafora che il ministro ha voluto esorcizzare prima ancora che qualcuno la pronunciasse.
Diogene cercava l’uomo con la lanterna in mano, una persona alla volta, alla luce del giorno. Il rischio di questi decreti è l’esatto contrario: una lanterna puntata su tutti, sempre accesa, con un regolamento che spiega perché non dobbiamo preoccuparci.



