La piazza sotto tutela penale: la stretta di Meloni

Vetrine infrante, saccheggi, scontri con la polizia: le violenze degli ultimi giorni dovrebbero far interrogare sulle tensioni sociali che alimentano la rabbia. Il governo Meloni invece ha preferito una risposta più facile da annunciare che da giustificare: un nuovo reato. Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che introduce la «partecipazione violenta a una manifestazione». Il messaggio è il solito: più carcere uguale più sicurezza. Mai agire prima per evitare danni, che richiede preparazione, risorse e intelligenza. Caratteristiche ignote al governo Meloni.

La norma riguarda chi, all’interno di un gruppo di oltre cinque persone organizzato anche occasionalmente, utilizza strumenti atti a offendere o esplosivi durante una manifestazione. La pena è da due a cinque anni di reclusione, oltre a una multa da 10mila a 20mila euro; per specifiche condotte di organizzazione o promozione del gruppo attraverso i social, lo schema indica pene da quattro a dodici anni. Applaude il popolo forcaiolo e manettaro, che non si trova solo a destra.

Entriamo nel merito allora: perché serviva un’altra incriminazione quando aggressioni, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti, devastazioni e saccheggi erano già reati? E il concorso di persone puniva già chi contribuiva a commetterli. Sarebbe interessante sapere quali condotte messe in atto nelle manifestazioni dei giorni scorsi sfuggono alle norme vigenti. La pena in realtà diventa uno slogan.

E allora facciamo quello che oggi anche una piccola redazione può fare, basta volerlo fare: persino una versione gratuita di IA permette di confrontare con le legislazioni di altri Paesi la norma introdotta da Meloni e dai suoi sodali. Ma un confronto serio non è una classifica di anni di carcere: parte da ciò che le leggi puniscono. E qui arriva una prima sorpresa: nei Paesi esaminati non abbiamo trovato una fattispecie identica, costruita proprio sulla violenza commessa durante una manifestazione. Altrove le violenze vengono perseguite con norme che descrivono condotte, non un particolare contesto di esercizio della libertà di riunione.

In Germania il paragrafo 125 del Codice penale punisce chi partecipa, come autore o concorrente, a violenze o minacce provenienti da una folla e pericolose per la sicurezza pubblica: fino a tre anni oppure una multa. Il paragrafo 125a arriva però a dieci anni nei casi particolarmente gravi, fra cui il porto di armi o strumenti pericolosi. Dunque sarebbe falso dire che la Germania è sempre più mite. La differenza è che il reato non presuppone un corteo: conta la condotta collettiva, ovunque si verifichi.

In Inghilterra e Galles il «violent disorder» richiede almeno tre persone che usino o minaccino violenza e comporta fino a cinque anni di reclusione. La legge precisa che risponde ciascuna persona che abbia usato o minacciato violenza. Anche questo reato può avvenire tanto in una strada quanto in un luogo privato.

In Spagna l’articolo 557 punisce le violenze o intimidazioni commesse in gruppo contro la pace pubblica con pene da sei mesi a tre anni, che salgono da tre a cinque per determinate azioni di una moltitudine organizzata. Sono previsti ulteriori aumenti per chi porta strumenti pericolosi, compie saccheggi o porta armi da fuoco.

La Francia offre un esempio ancora differente: l’articolo 222-14-2 punisce con un anno di carcere e 15.000 euro di ammenda chi partecipa consapevolmente a un gruppo formatosi, anche temporaneamente, per preparare violenze o danneggiamenti, purché la preparazione sia riconoscibile da fatti materiali. Non è l’equivalente della legge Meloni: colpisce la preparazione e non richiede una manifestazione

Nei quattro ordinamenti esaminati, le disposizioni considerate puniscono determinate condotte collettive indipendentemente dal fatto che avvengano durante una manifestazione.

Il punto, allora, è politico e giuridico insieme: perché in Italia isolare proprio la manifestazione come luogo di una nuova incriminazione, quando i fatti violenti possono essere puniti attraverso norme generali? La risposta non può essere che in piazza c’erano persone violente: quelle persone erano già perseguibili. Occorre dimostrare quale lacuna si colma, non confondere il diritto di manifestare con gli atti di chi lo tradisce.

Serve una definizione rigorosa del contributo individuale: stare vicino a chi commette un reato non rende colpevoli per contagio. La formula del gruppo «organizzato anche occasionalmente» offre il fianco a un’approssimazione da proclama che renderà difficilmente applicabile nei Tribunali questo decreto.

Quello che anche una redazione piccola può fare, di conseguenza anche le grandi, è, infine, fare domande. Una volta si chiamava giornalismo. Di conseguenza c’è la questione di fondo che il governo dovrebbe chiarire: quale effetto concreto si aspetta da questa nuova incriminazione? Non basta affermare che pene più severe scoraggeranno i violenti. Se i giornalisti facessero ancora domande, la prima sarebbe: quindi secondo il governo Meloni le difficoltà incontrate nella gestione dell’ordine pubblico dipendono da lacune legislative?

La risposta, visto che ormai il goveno della Repubblica italiana non ama conferenze stampa con domande, arriva da un’altra disposizione dello stesso decreto, quella sui minori, che con le violenze di piazza ha un legame assai meno evidente della volontà del governo di sfruttare l’emergenza per introdurre nuove misure punitive.

Tra i 14 e i 18 anni, finora, il giudice doveva accertare che il ragazzo avesse la capacità di intendere e di volere al momento del reato. Meloni rovescia il principio: quella capacità si presume, salvo prova contraria. Non si abbassa l’età della responsabilità penale, ma si modifica una garanzia fondamentale della giustizia minorile. E non basta: il decreto amplia le misure preventive di polizia nei confronti degli adolescenti e introduce sanzioni economiche per i genitori, anche quando il figlio non è penalmente imputabile, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.

Che cosa c’entri tutto questo con l’incapacità di prevenire le violenze degli ultimi giorni il governo dovrebbe spiegarlo. Soprattutto dovrebbe spiegare in che modo presumere la maturità penale di un quattordicenne, trattenere preventivamente un adolescente negli uffici di polizia o multare la sua famiglia possa affrontare le condizioni nelle quali matura la violenza.

Il punto, dunque, è che il governo non dimostra che siano mancate le leggi per punire i violenti, ma approfitta delle violenze per cambiare le leggi. È un rovesciamento del rapporto tra problemi e soluzioni, ma a parte il metodo (il)logico seguito, colpisce la cancellazione delle proprie responsabilità politiche, rendendo gli scontri dei giorni scorsi un pretesto come un altro per restringere le garanzie. Se condanniamo la violenza perché lede i diritti delle persone, non possiamo limitarci a considerare quella esercitata dai manifestanti. Dobbiamo valutare anche quella esercitata dalle istituzioni attraverso l’abuso dei propri poteri.

Una vetrina infranta suscita indignazione immediata, è comprensibile. Quello che non è comprensibile è il motivo per cui la compressione di un diritto civile fondamentale viene accettata, o persino applaudita, in nome della sicurezza. E soprattutto: chi rappresenta un pericolo maggiore per la democrazia: chi viola la legge con un gesto violento o chi, disponendo del potere di cambiarla, restringe i diritti di milioni di cittadini?