Reddito di cittadinanza negato ai migranti, stop dall’Europa

La sentenza del 7 maggio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione europea segna un passaggio importante nel rapporto tra diritto europeo e politiche sociali nazionali, intervenendo su uno dei pilastri del welfare italiano: il reddito di cittadinanza e le misure che ne hanno preso il posto.

Al centro della decisione c’è un principio tanto semplice quanto preciso: non è possibile subordinare l’accesso a prestazioni sociali e strumenti di inserimento lavorativo a requisiti che, pur formalmente neutrali, finiscono per penalizzare in modo sistematico i beneficiari di protezione internazionale.

La vicenda nasce dal ricorso di un cittadino migrante in Italia, titolare di protezione sussidiaria, residente regolarmente da anni ma escluso dal beneficio per non aver maturato il requisito dei dieci anni di residenza continuativa previsto dalla normativa nazionale.

L’INPS aveva infatti revocato il sussidio, sostenendo che tale misura non fosse una semplice assistenza sociale, ma uno strumento complesso di politica attiva del lavoro, giustificando così la necessità di un “radicamento territoriale” forte.

Il giudice italiano, il Tribunale di Bergamo, ha però sollevato dubbi sulla compatibilità di questo requisito con il diritto dell’Unione, chiedendo l’intervento della Corte di Lussemburgo.

Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la qualificazione del reddito di cittadinanza. La Corte riconosce la sua natura “composita”: da un lato è una misura di assistenza sociale, perché finalizzata a contrastare povertà ed esclusione; dall’altro è uno strumento di accesso all’occupazione, poiché prevede percorsi obbligatori di formazione e inserimento lavorativo.

Proprio questa doppia natura lo rende pienamente soggetto alle garanzie previste dalla direttiva 2011/95/UE, in particolare agli articoli 26 e 29, che impongono la parità di trattamento tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale sia nell’accesso al lavoro sia nelle prestazioni sociali.

Il cuore della decisione sta nella qualificazione del requisito dei dieci anni di residenza come forma di discriminazione indiretta. La Corte osserva che, sebbene la norma si applichi formalmente a tutti, nella pratica colpisce di fatto i migranti e, in particolare, coloro che hanno ottenuto protezione internazionale, i quali ovviamente hanno vissuto a lungo fuori dall’Italia.

Questo tipo di discriminazione è vietato dal diritto dell’Unione, salvo che sia giustificato da obiettivi legittimi e proporzionati. Ma secondo la Corte, nel caso concreto, tale giustificazione non regge.

Foto Cédric Puisney CC BY 2.0

Il governo italiano aveva sostenuto che il requisito servisse a garantire un legame effettivo con il territorio e a contenere i costi di una misura complessa e onerosa. Tuttavia, la Corte respinge queste argomentazioni con estrema fermezza.

Da un lato, chiarisce che il costo delle prestazioni sociali non può giustificare una disparità di trattamento: l’onere economico esiste indipendentemente dalla cittadinanza del beneficiario. Dall’altro, sottolinea che introdurre criteri aggiuntivi come il “radicamento territoriale” significa, di fatto, creare limitazioni non previste dal diritto europeo.

Inoltre, richiedere una lunga permanenza contrasta con la logica stessa della protezione internazionale, che mira a garantire diritti immediati a persone in situazione di vulnerabilità.

La conclusione a cui giunge la Corte è chiara: una normativa che impone dieci anni di residenza per accedere a una misura come il reddito di cittadinanza è incompatibile con il diritto dell’Unione. Spetterà ora ai giudici nazionali disapplicare questa regola nei casi concreti, ma il messaggio al Governo come al Parlamento è inequivocabile.

Il governo italiano dovrà spiegare le ragioni delle scelte adottate finora e, soprattutto, adeguare il sistema per evitare ulteriori discriminazioni. Questo potrebbe avere effetti non solo sul passato, con possibili contenziosi e richieste di rimborso, ma anche sulla struttura delle future politiche sociali.

Al di là del caso dell’Italia, la decisione rafforza un principio fondamentale dell’Unione europea: i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale non possono essere svuotati da condizioni tese a compromettere e a rendere difficile o impossibile l’accesso.

In un’Europa in cui le politiche sociali restano competenza degli Stati membri, la Corte ribadisce che esistono limiti chiari: l’uguaglianza sostanziale e il divieto di discriminazione non sono negoziabili. E quando norme apparentemente neutrali producono effetti diseguali, il diritto europeo interviene per ristabilire il diritto sociale.

In questo senso, la sentenza del 7 maggio 2026 non riguarda solo il reddito di cittadinanza, ma rappresenta un punto fermo nel percorso verso un sistema di diritti più coerente e uniforme in Italia e all’interno dell’Unione europea.

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Massimo Pasquini
Massimo Pasquini
Massimo Pasquini è stato a lungo segretario Nazionale dell'Unione Inquilini