mercoledì, Febbraio 11, 2026

Glovo: la povertà salariale diventa materia penale

Il 9 febbraio 2026 la Procura di Milano ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario su Foodinho, la società che opera in Italia per Glovo. La contestazione è pesante: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cioè il perimetro del reato di “caporalato”. Al centro dell’impianto accusatorio ci sono paghe ritenute “sotto la soglia di povertà”, con riferimento a un numero di lavoratori molto ampio.

La collocazione giuridica è decisiva perché evita equivoci: non si parla di un contenzioso civile sul contratto “più adatto”, né di una disputa solo sindacale su minimi e indennità. Qui l’ipotesi è penale e, per come emerge dai resoconti, poggia su due pilastri tipici del 603-bis: la condizione di sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno. Per la Procura l’impiego sarebbe avvenuto in condizioni di sfruttamento “approfittando dello stato di bisogno” dei lavoratori.

Fin qui, si potrebbe pensare all’ennesima inchiesta sul lavoro povero. La novità, invece, è un’altra ed è quella che merita attenzione: la povertà salariale non resta più soltanto una diagnosi sociale, ma diventa un indicatore che entra nella ricostruzione del reato. il decreto giudiziario di 54 pagine, che abbiamo potuto visionare, descrive una situazione di “genuine labour exploitation”.

Una situazione protratta “per anni” ai danni di “un numero molto grande” di lavoratori, sottolineando che “questa situazione illegale deve finire il prima possibile” anche perché coinvolge persone che vivono con guadagni sotto la linea di povertà. Nella stessa ricostruzione si parla di compensi medi arrivati a 2,50 euro a consegna e di casi in cui la paga sarebbe stata oltre il 75% sotto una soglia indicata nel documento come 1.245 euro mensili.

Secondo gli inquirenti, per alcuni lavoratori la retribuzione risulterebbe inferiore fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà richiamata negli atti e fino all’81,62% rispetto alla contrattazione collettiva presa come parametro comparativo; la platea complessiva viene quantificata in circa 40 mila rider in Italia.

Anche qui, il punto non è stabilire “chi ha ragione” in astratto, ma capire cosa sta facendo la magistratura: sta dicendo che esiste un livello di paga talmente basso da poter essere letto non come semplice “brutto lavoro”, bensì come componente di una condizione di sfruttamento penalmente rilevante.

Il controllo giudiziario, inoltre, non è una sanzione simbolica. Nell’ambito di questa misura, il tribunale ha nominato un amministratore incaricato di monitorare la conformità alle regole del lavoro e di assicurare ai lavoratori un corretto inquadramento legale.

È un passaggio importante perché sposta l’attenzione dalle dichiarazioni alla verificabilità dei cambiamenti: quando la questione è strutturale, non basta promettere “migliorie”, bisogna dimostrare che il modello organizzativo viene corretto.

Qui entra il secondo snodo: la forma contemporanea del controllo sul lavoro. I rider sarebbero formalmente autonomi ma, nella pratica, gestiti come dipendenti perché governati da una piattaforma informatica che determina condizioni e modalità della prestazione.

È l’idea che il comando possa essere esercitato senza ordini gridati e senza caporali “in carne e ossa”, ma attraverso procedure digitali che regolano accesso al lavoro, priorità, tempi e remunerazione, costruendo dipendenza materiale pur in assenza di subordinazione formale.

Le reazioni sindacali, pur con il loro linguaggio inevitabilmente politico, aiutano a capire perché la vicenda non riguarda soltanto una società. Filcams CGIL parla di un modello strutturalmente fondato sulla compressione di diritti, salari e tutele. Se una Procura utilizza la povertà salariale come uno degli indizi centrali della “condizione di sfruttamento”, allora il terreno di gioco cambia per tutto ciò che vive di lavoro sottopagato e frammentato.

È proprio su questo che si apre una domanda più ampia, che non va trattata come slogan ma come ipotesi concreta. Se l’orientamento che si intravede in questi atti regge, la soglia non è più soltanto “quanto si può tirare la cinghia” in un settore.

Diventa una frontiera di legalità: paghe sistematicamente sotto livelli di sussistenza, associate a organizzazione del lavoro che scarica rischio e costi sul lavoratore e a sfruttamento di uno stato di bisogno, possono finire dentro un quadro penale, non solo dentro la cronaca sindacale.

L’eventuale estensione di questo principio non riguarda soltanto il food delivery. In Italia esistono interi segmenti in cui il lavoro povero è un dato strutturale e dove la sproporzione tra qualità/quantità della prestazione e compenso è spesso normalizzata.

Pezzi della logistica e dei magazzini in filiere opache, appalti a cascata nei servizi di pulizia e facility management, alcune forme di lavoro agricolo e stagionale, porzioni del commercio e della ristorazione dove i tempi “invisibili” non vengono pagati, lavori di cura informali che vivono nell’assenza di tutele.

Dire che “accadrà” sarebbe imprudente. Dire che “potrebbe” è, invece, realistico: se la povertà salariale viene trattata come indicatore di sfruttamento e non come semplice ingiustizia sociale, allora il confine tra lavoro legale e lavoro penalmente rilevante si sposta, e la discussione pubblica non potrà più limitarsi alla retorica della flessibilità o alla nostalgia per il posto fisso.

La misura disposta su Foodinho non risponde, da sola, a una domanda di giustizia sociale. Ma mette a fuoco un punto che per anni è rimasto in ombra: quando la paga scende sotto ciò che consente di vivere, la “competitività” non è più un argomento neutro.

Può diventare, per il diritto penale, uno dei segnali che indicano sfruttamento. E se questa linea verrà confermata, non sarà più possibile archiviare il lavoro povero come un effetto collaterale inevitabile: diventerà un problema di responsabilità, anche giuridica, in tutti i luoghi dove la sottopaga è la regola e non l’eccezione.

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